Trust esteri e immobili in Italia: quando le plusvalenze sono tassabili?

3 MIN
Su una superficie di legno sono disposti un modello di casa in legno, una pila di banconote da cento dollari, una calcolatrice che indica "5000" e blocchi di lettere in legno che scrivono "Tax". Il riferimento va alla tassazione della holding immobiliare.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando la plusvalenza da trust esteri su immobili in Italia è tassabile. Focus su regole Tuir e convenzione con gli Usa

Indice

Con risposta 175 dello scorso 4 luglio, l’Agenzia delle Entrate analizza per la prima volta il trattamento fiscale della plusvalenza realizzata da un non residente dalla cessione di una società estera che detiene immobili in Italia e il cui valore deriva principalmente da essi, ed afferma che la stessa è tassabile in Italia.

Il caso del trust opaco americano e la società svizzera

L’interpello ha ad oggetto un trust opaco americano che rappresenta di detenere la totalità delle partecipazioni di una società svizzera che, da oltre cinque anni, possiede unicamente un immobile abitativo situato in Italia e, al riguardo, chiede se l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione si debba ritenere prodotta in Italia, ai sensi dell’articolo 23(1bis) del Tuir.

Tale norma, introdotta con la legge di bilancio 2023, prevede che si considerino prodotti in Italia i redditi diversi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società il cui valore, in un qualsiasi momento nei 365 giorni che precedono la cessione, deriva da beni immobili situati in Italia, diversi dagli immobili merce e dagli immobili strumentali.

Sono escluse le cessioni di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Chiarimenti dell’Agenzia: cessione di partecipazioni vs cessione diretta di immobili

In proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto come la disposizione secondo la quale in capo ad un non residente non sono imponibili in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili posseduti da più di cinque anni non risulta applicabile nel caso di cessione di partecipazioni.

Infatti, la cessione da parte di non residenti di partecipazioni qualificate in società non residenti che posseggono immobili in Italia è imponibile in Italia, secondo le previsioni dell’articolo 23(1bis) del Tuir, e la relativa plusvalenza è soggetta ad imposta sostitutiva del 26%, a meno che la Convenzione contro le doppie imposizioni non preveda un trattamento più favorevole.

Il ruolo della Convenzione Italia-Usa e la conclusione dell’Agenzia

Nel caso in esame, la Convenzione tra Stati Uniti ed Italia (che si assume applicabile) prevede l’imposizione delle plusvalenze su beni immobili anche nello Stato in cui sono localizzati tali beni (Italia) e considera beni immobili anche le azioni in una società il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia.

Di conseguenza, l’Agenzia conclude che la plusvalenza realizzata dal trust americano dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società svizzera che detiene esclusivamente un immobile abitativo localizzato in Italia, è soggetta a tassazione in Italia con imposta sostitutiva del 26%.

La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo di cessione ed il valore di acquisto in capo al cedente.

Domande frequenti su Trust esteri e immobili in Italia: quando le plusvalenze sono tassabili?

Quando la plusvalenza derivante dalla cessione di una società estera che detiene immobili in Italia è tassabile nel nostro paese?

La plusvalenza è tassabile in Italia quando la società estera detiene immobili nel territorio italiano e il loro valore costituisce la componente principale del valore della società stessa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito questo principio con la risposta 175 del 4 luglio.

Qual è il trattamento fiscale per un non residente che cede una società estera con immobili in Italia?

Un non residente che cede una società estera il cui valore deriva principalmente da immobili situati in Italia è soggetto a tassazione in Italia sulla plusvalenza realizzata. Questo vale anche se la cessione riguarda partecipazioni nella società estera.

Il trust opaco americano e la società svizzera menzionati nell'articolo hanno implicazioni fiscali specifiche per la tassazione delle plusvalenze immobiliari in Italia?

L'articolo cita il caso di un trust opaco americano che detiene partecipazioni in una società svizzera, la quale a sua volta possiede immobili in Italia. Questo scenario è stato analizzato dall'Agenzia delle Entrate per determinare la tassabilità della plusvalenza.

L'Agenzia delle Entrate distingue tra la cessione di partecipazioni in una società estera e la cessione diretta di immobili in Italia ai fini della tassazione delle plusvalenze?

Sì, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di partecipazioni in una società estera, il cui valore deriva principalmente da immobili italiani, è equiparata alla cessione diretta di immobili ai fini della tassazione della plusvalenza in Italia.

Qual è il ruolo della Convenzione Italia-Usa in relazione alla tassazione delle plusvalenze realizzate da non residenti su immobili italiani detenuti tramite società estere?

La Convenzione Italia-Usa è stata considerata dall'Agenzia delle Entrate nell'analizzare il caso specifico, contribuendo alla conclusione che la plusvalenza è tassabile in Italia. La convenzione mira a evitare la doppia imposizione, ma non esclude la tassazione in Italia in questi casi.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Elena Cardani

Tax partner dello studio tributario e societario Deloitte, è esperta di fiscalità immobiliare. Assiste investitori nazionali e internazionali nelle operazioni di M&A, con specifico focus ai deal immobiliari. Ha significativa esperienza nella fiscalità dei fondi immobiliari e delle Sicaf. Si occupa inoltre della fiscalità connessa alle operazioni di finanziamento.

Vuoi capire cosa cambia davvero per chi investe in immobili e gestisce patrimoni dall’estero?