- La maternità obbligatoria è sancita dal Testo Unico sulla maternità e paternità, che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
- Il calcolo dell’indennità viene effettuato sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità
Il peso della cura, anche noto in inglese come caregiver burden, grava ancora in gran parte sulle spalle delle donne. Secondo il più recente Eurobarometro, il 44% degli europei ritiene che il ruolo più importante per una donna sia quello di occuparsi della casa e della famiglia. Le responsabilità tra uomini e donne, all’interno del contesto familiare, sono determinate infatti non soltanto dalla loro libera scelta ma anche da stereotipi di genere che faticano a essere sradicati. In questo scenario, le misure a sostegno della genitorialità possono rappresentare un aiuto importante per le neo mamme, a partire dalla cosiddetta “maternità obbligatoria”. Ma come funziona tecnicamente, a chi spetta e come richiederla?
Maternità obbligatoria: cos’è e come funziona
Con maternità obbligatoria, meglio conosciuta come “congedo di maternità”, si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. Qualora la madre non potesse beneficiare del congedo, al verificarsi di determinate condizioni, l’astensione spetta al padre (in questo caso si parla di “congedo di paternità alternativo”).
Il Testo Unico sulla maternità e paternità
La maternità obbligatoria è sancita dal Testo Unico sulla maternità e paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che disciplina “i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità”. È proprio tale Testo Unico che ne definisce il carattere obbligatorio, in quanto diritto cui la lavoratrice non può rinunciare.
A chi spetta il congedo di maternità
A beneficiare del congedo di maternità sono le:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità, incluse le lavoratrici assicurate ex Ipsema (ente pubblico italiano che si occupava della previdenza e dell’assistenza per i lavoratori del settore marittimo e, in parte, della navigazione aerea);
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- disoccupate o sospese;
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici operanti in attività socialmente utili o di pubblica utilità;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex Inpdap ed Enpals).
Quanto dura il congedo per maternità
Il congedo di maternità obbligatoria dura complessivamente cinque mesi. L’art. 16 del Testo Unico in materia di sostegno della maternità e della paternità stabilisce che debba essere usufruito durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto. Qualora il parto avvenisse oltre la data presunta, il congedo può essere usufruito nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva.
Nel caso in cui invece il parto avvenisse prima della data presunta, il Testo Unico vieta di adibire al lavoro le donne “durante i giorni non goduti prima del parto”; ciò significa che la durata del congedo sarebbe di tre mesi più i giorni non goduti, anche qualora la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta superasse il limite di cinque mesi complessivi.
Come funziona in caso di gravidanza a rischio
Come precisato dall’Inps in una nota, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità può riguardare anche periodi di gestazione precedenti ai due mesi in caso di interdizione anticipata disposta dall’Azienda sanitaria locale (in caso di gravidanza a rischio) o dall’Ispettorato territoriale del lavoro (in caso di mansioni incompatibili con la gravidanza, come condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino).
I casi particolari: dal parto gemellare all’adozione
In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità resta invariata. In caso di adozione o affidamento si aprono invece tre scenari:
- se si tratta di un’adozione o un affidamento preadottivo nazionale, la maternità obbligatoria si applica per cinque mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore;
- se si tratta di un’adozione o un affidamento preadottivo internazionale, il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore, ma può essere utilizzato anche parzialmente prima del suo arrivo;
- se si tratta di un affidamento non preadottivo o di un collocamento temporaneo, la durata del congedo obbligatorio scivola a tre mesi, da usufruire entro i cinque mesi successivi all’affidamento anche in maniera frazionata.
La flessibilità del congedo di maternità
L’art. 20 del Testo Unico introduce tra l’altro un’ulteriore finestra di flessibilità del congedo di maternità. “Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”, si legge infatti nel decreto.
La circolare numero 148 del 12 dicembre 2019 dell’Inps stabilisce a sua volta la facoltà per le neo mamme di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi “a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute”. In alternativa, lo stesso diritto è riconosciuto a condizione che venga attestato che “tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
L’indennità di maternità: quanto spetta alle neo mamme?
Alle lavoratrici neo mamme spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Il calcolo viene effettuato sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità; in genere, si tratta dell’ultimo mese di lavoro antecedente al mese di inizio del congedo.
Come presentare la domanda di maternità obbligatoria
La domanda di congedo di maternità deve essere inviata:
- prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto;
- mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Può essere inoltrata direttamente online attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Inps, oppure tramite contact center o enti di patronato e intermediari dell’istituto di previdenza, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.
I documenti necessari
La lavoratrice deve inoltre inviare all’Inps il certificato medico di gravidanza attraverso un medico del Servizio sanitario nazionale o un medico convenzionato, che procederà all’invio telematico dello stesso. Inoltre, deve comunicare all’istituto la data di nascita del figlio o della figlia e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

