Donazioni tra partner: cosa accade se si interrompe la relazione?

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Ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio

È possibile ottenere la restituzione dei beni donati a causa della promessa di matrimonio se questo non si realizza

L’esercizio dell’azione restitutoria si estende anche nell’ipotesi di donazione immobiliare indiretta

Quando si riceve un regalo non si mette (quasi) mai in conto di doverlo restituire. Del resto, la cosa regalata, al contrario di quella data in prestito, fuoriesce dal patrimonio del donante per entrare in via definitiva nella sfera patrimoniale di chi la riceve.
Accade però, delle volte, che la parte che ha ricevuto in dono un bene, sia esso un oggetto, una somma di danaro o perfino un immobile, sia costretta a restituirlo al donante.
A questo rischio, infatti, si espongono le donazioni fatte tra fidanzati o tra partner impegnati in una relazione stabile, laddove il rapporto entri in crisi.

In effetti, il legislatore, all’art. 80 cc., rubricato “restituzione dei doni”, ha stabilito che il donante può domandare la restituzione dei doni fatti al partner che li ha ricevuti se queste donazioni sono state eseguite a causa della promessa di matrimonio ma, il matrimonio, contrariamente alle aspettative, non è stato contratto.

In buona sostanza, il nostro ordinamento, con l’intento di andare a disciplinare dal punto di vista patrimoniale l’ipotesi in cui una relazione affettiva, apparentemente destinata a consolidarsi in un matrimonio, si sciolga, ha previsto un meccanismo che consente al fidanzato o alla fidanzata che ha effettuato dei doni di ottenerli indietro, tramite l’esercizio dell’azione restitutoria.

Il presupposto su cui si muove la norma, infatti, è che ogni donazione tra fidanzati è stata fatta sulla scorta della promessa di celebrare il futuro matrimonio (ancorché la promessa non è eseguita in forma solenne).

Pertanto, se il matrimonio non fa seguito alla promessa, alla rottura del fidanzamento gli scambi effettuati – a causa e per il solo fatto della promessa – possono tornare all’originario proprietario.

Beninteso, la norma citata, prevede un limite alla proposizione della domanda di restituzione. Questa, infatti, potrà essere proposta entro e non oltre un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti

Ebbene, come chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29980 del 2021, il campo di applicazione dell’art. 80 cc. che disciplina l’ipotesi di ottenere la restituzione dei doni fatti al fidanzato, si estende alle donazioni immobiliari; anche quando indirette. Nel caso di specie, in effetti, si trattava di un acquisto di un immobile effettuato dalla fidanzata con il denaro ricevuto in dono dal partner.

Più nel dettaglio, partendo dal presupposto che i doni tra fidanzati non sono equiparabili alle donazioni fatte in segno di riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituiscono a tutti gli effetti delle donazioni, nel novero dell’art. 80 cc. possono essere fatte rientrare anche le donazioni immobiliari.

E invero, secondo i giudici di legittimità, nel caso di donazione indiretta immobiliare, se il donante dimostra che il trasferimento di denaro (denaro impiegato per l’acquisto dell’immobile) all’ex partner, è avvenuto a causa della promessa di un matrimonio, poi non realizzato, il donante avrà diritto ad esercitare l’azione restitutoria e, quindi, a considerarsi acquirente effettivo dell’immobile.

Il venir meno della causa donandi legittima la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario e consolida la retrocessione del bene all’originario proprietario.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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