Per la generazione cresciuta con i pagamenti mobili, il primo contatto con l’assegno arriva, con grande probabilità, quando si intende comprare casa. Non è soltanto un’impressione: nel 2025 in Italia sono stati utilizzati 51,5 milioni di assegni, a fronte di oltre 14,2 miliardi di operazioni complessive con strumenti di pagamento alternativi al contante. In termini numerici, dunque, gli assegni rappresentano ormai meno dello 0,4% delle transazioni. In termini di valore, invece, sono transitati su assegno oltre 221 miliardi di euro su 12.500 miliardi di euro di transazioni non in contante.
Eppure, quando gli importi diventano elevati, l’assegno circolare conserva una sua utilità. Nelle compravendite immobiliari, ad esempio, permette di consegnare al venditore al momento del rogito una somma la cui copertura è garantita dalla banca. Nel frattempo, però, è diventato molto più competitivo anche il bonifico istantaneo: può trasferire il denaro in meno di dieci secondi, 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno e, dal 2025, non può costare più di un bonifico ordinario. Dal 9 ottobre 2025 è inoltre obbligatoria la verifica della corrispondenza tra nome e Iban del beneficiario prima dell’esecuzione del pagamento.
L’assegno resta comunque uno strumento da utilizzare con attenzione, perché gli errori possono renderlo inefficace o creare problemi al momento dell’incasso. Ecco le regole fondamentali per fare un buon uso di assegni bancari e circolari.
I passaggi chiave per compilare un assegno
Una precisazione preliminare: è soprattutto l’assegno bancario a essere compilato da chi effettua il pagamento. L’assegno circolare, invece, viene emesso e compilato direttamente dalla banca, che garantisce la disponibilità della somma indicata.
Compilare un assegno bancario non è difficile, ma richiede attenzione. Se manca anche uno degli elementi necessari, la banca può rifiutare il pagamento.
1. Indicare il luogo e la data di emissione
La compilazione dell’assegno inizia con l’indicazione del luogo e della data. Queste informazioni vanno scritte nell’apposito spazio.
La data è fondamentale perché da quel momento decorrono i termini entro i quali il beneficiario dovrebbe presentare l’assegno all’incasso. Anche il luogo è rilevante: permette di stabilire se l’assegno è “su piazza” o “fuori piazza” e, di conseguenza, se il termine di presentazione è di otto o quindici giorni.
2. Inserire l’importo in cifre
Nello spazio apposito va indicato l’importo esatto in cifre. È consigliabile iniziare a scrivere il più vicino possibile al bordo sinistro del campo, in modo da rendere più difficile l’aggiunta fraudolenta di altre cifre.
Ad esempio: € 1.250,00.
3. Scrivere l’importo in lettere
Nello spazio centrale va riportato lo stesso importo in lettere. Anche in questo caso è buona norma iniziare il più a sinistra possibile e riempire o sbarrare lo spazio rimasto libero.
Un esempio può essere: “Milleduecentocinquanta/00”.
Se l’importo indicato in cifre e quello scritto in lettere non coincidono, prevale quello espresso in lettere.
4. Indicare il nome del beneficiario
Nel campo dedicato va scritto il nome e cognome, oppure la ragione sociale, del beneficiario.
È possibile emettere un assegno anche all’ordine dello stesso traente, utilizzando formule come “a me medesimo”: in questo caso, però, il titolo può essere girato soltanto a una banca per l’incasso.
Se l’assegno reca la clausola “non trasferibile”, il titolo non può essere girato a un’altra persona e deve essere riscosso dal beneficiario indicato.
5. Apporre la firma
L’ultimo passaggio è la firma del traente, cioè di chi emette l’assegno. La firma deve corrispondere a quella depositata presso la banca. Senza sottoscrizione il titolo non è valido.
È consigliabile firmare l’assegno soltanto dopo aver compilato tutti gli altri campi, evitando quindi di lasciare assegni firmati in bianco.
Assegni da 1.000 euro: quando è obbligatorio il “non trasferibile”
Per gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere indicati il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. I libretti forniti normalmente dalle banche riportano già la clausola prestampata.
Per importi inferiori a 1.000 euro è ancora possibile richiedere alla banca moduli in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. La richiesta deve però essere espressa e per ogni modulo è dovuta un’imposta di bollo di 1,50 euro.
La violazione della regola sulla non trasferibilità per gli assegni pari o superiori a 1.000 euro può comportare una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro; i limiti vengono quintuplicati per importi superiori a 250 mila euro.
La distinzione resta quindi importante:
- un assegno non trasferibile può essere riscosso soltanto dal beneficiario indicato;
- un assegno trasferibile, ammesso soltanto sotto la soglia dei 1.000 euro, può essere trasferito attraverso girata e presenta rischi maggiori in caso di smarrimento o furto.
Assegno postdatato: la data futura non rinvia il pagamento
L’assegno deve riportare la data effettiva di emissione. Indicare una data futura non trasforma infatti il titolo in uno strumento di pagamento a scadenza. L’assegno è per sua natura pagabile a vista: può quindi essere presentato alla banca per il pagamento anche prima della data futura eventualmente indicata sul titolo. La post-datazione non offre dunque la garanzia che il denaro venga incassato soltanto nel giorno concordato tra le parti. Se al momento della presentazione sul conto non è presente una provvista sufficiente, possono scattare le conseguenze previste per l’emissione di un assegno senza copertura.
L’importanza di evitare errori e cancellature
Un assegno compilato con errori, cancellature o correzioni può creare problemi al momento dell’incasso. Se l’importo in lettere e quello in cifre non coincidono, come visto, prevale quello scritto in lettere. In caso di errore evidente, soprattutto sull’importo, sulla data o sul nome del beneficiario, la soluzione più prudente resta annullare l’assegno e compilarne uno nuovo invece di effettuare correzioni sul titolo.
La funzione del talloncino dell’assegno
Nei tradizionali libretti di assegni è presente una matrice o talloncino che rimane a chi emette il titolo. Serve come promemoria dell’operazione e permette di annotare data, importo e beneficiario. Compilarlo è utile soprattutto per ricostruire successivamente i pagamenti effettuati e in caso di contestazioni.
Assegno trasferibile o non trasferibile: qual è la differenza?
In sintesi:
- un assegno non trasferibile può essere incassato esclusivamente dal beneficiario indicato e non può essere girato a terzi;
- un assegno trasferibile può circolare attraverso girata, ma soltanto se l’importo è inferiore a 1.000 euro;
- anche sotto i 1.000 euro, utilizzare la clausola “non trasferibile” riduce i rischi in caso di perdita o furto.
La stessa Banca d’Italia consiglia, per ragioni di sicurezza, di indicare sempre il beneficiario.
Qual è la differenza tra assegno bancario, postale e circolare?
L’assegno bancario viene emesso dal titolare di un conto corrente. La banca non garantisce a chi lo riceve che sul conto siano presenti i fondi necessari: un assegno bancario può quindi risultare scoperto.
L’assegno postale funziona in modo analogo, ma viene emesso utilizzando un conto BancoPosta.
L’assegno circolare, invece, viene emesso direttamente da una banca per una somma che deve essere già disponibile presso l’istituto. Per chi lo riceve offre quindi una garanzia maggiore rispetto all’assegno bancario, ed è per questa ragione che continua a essere utilizzato nelle compravendite immobiliari e in altre operazioni di importo elevato.
Quanto tempo ho per incassare un assegno?
Per l’assegno bancario o postale il termine di presentazione è:
- 8 giorni dalla data di emissione, se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, il cosiddetto assegno “su piazza”;
- 15 giorni se è pagabile in un comune diverso, cioè “fuori piazza”.
Ciò non significa che, scaduto il termine, l’assegno diventi automaticamente carta straccia. Trascorsi gli otto o quindici giorni, però, chi lo ha emesso può ordinare alla banca di non pagarlo e il beneficiario perde alcune importanti tutele previste dalla legge, tra cui quelle legate al protesto. Per l’assegno circolare la regola è diversa. È opportuno presentarlo all’incasso entro 30 giorni dall’emissione: superato questo termine può essere ancora riscosso, ma si perde l’azione di regresso. L’azione del beneficiario nei confronti della banca che ha emesso l’assegno si prescrive invece dopo tre anni dall’emissione.
Dire semplicemente che un assegno circolare ha “validità triennale”, quindi, è impreciso: i 30 giorni e i tre anni si riferiscono a due effetti giuridici diversi.
Cosa fare in caso di smarrimento o furto dell’assegno?
La prima cosa da fare in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno è informare immediatamente la banca e presentare denuncia alle autorità.
La procedura successiva dipende però dal tipo di titolo. Se l’assegno è trasferibile può rendersi necessario chiedere l’ammortamento, cioè il provvedimento giudiziario attraverso il quale il titolo smarrito viene dichiarato inefficace nei confronti dei terzi.
La situazione è diversa per gli assegni con la clausola “non trasferibile”. Questi titoli non sono soggetti alla normale procedura di ammortamento. Nel caso di un assegno bancario non trasferibile, il beneficiario può chiedere un duplicato dopo aver denunciato la perdita alla banca trattaria e a chi ha emesso l’assegno.
È una distinzione importante, considerando che oggi la grandissima parte degli assegni (e obbligatoriamente tutti quelli da almeno 1.000 euro) reca proprio la clausola di non trasferibilità.
Per ulteriori dettagli sulla compilazione dell’assegno è possibile consultare la guida della Banca d’Italia.

