Contributi a fondo perduto: quali diritti per gli eredi del beneficiario?

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Gli eredi non possono fruire dei contributi a fondo perduto destinati, in vita, al de cuius per il solo fatto che, alla morte dello stesso, la partiva Iva risulta ancora aperta

La circostanza che la partita Iva rimanga attiva anche dopo la morte del titolare non permette di considerare come ancora in corso l’attività lavorativa dallo stesso svolta in vita

Il decesso del professionista determina la cessazione dell’attività e, pertanto, preclude l’accesso al contributo a fondo perduto stanziato dal decreto Sostegni, in quanto detto decreto richiede – come condizione essenziale – lo svolgimento in corso dell’attività lavorativa

Benché, a certe condizioni, la cessazione della partita Iva non è contestuale alla morte del suo titolare, ma rimane aperta fino all’integrale riscossione dei crediti non ancora fatturati dal defunto al momento della scomparsa, agli eredi è preclusa la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto spettanti al de cuius, prima della sua morte, dal decreto Sostegni bis.

L’ Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 565 del 26 agosto 2021 ha reso chiarimenti in merito a detta questione, rispondendo all’interpello sottoposto dagli istanti che chiedevano se potessero, o meno, nonostante la morte del diretto beneficiario, accedere ai contributi a fondo perduto allo stesso riconosciuti in vita, per il solo fatto che la partita Iva di quest’ultimo, nonostante la morte, risultava ancora attiva.
Ebbene, ad avviso dell’Agenzia, l’evento morte, seppur non chiude immediatamente la partita Iva, determina la cessazione dell’attività lavorativa e, conseguentemente, preclude agli eredi il diritto di godere del contributo a fondo perduto; stante il fatto che la cessazione dell’attività è incompatibile, così come previsto dallo stesso decreto Sostegni, con la possibilità di fruire del contributo.

In effetti, uno dei requisiti inderogabili previsti dalla norma che governa l’erogazione del contributo a fondo perduto, stanziato per sostenere economicamente gli operatori colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è che la relativa attività professionale per la quale si chiede sostegno economico sia in corso; dunque non risulti cessata.

In questi termini, a nulla vale – ad avviso dell’Agenzia delle entrate – la circostanza che la partita Iva del de cuius, anche dopo la sua morte, risulti aperta.

Il fatto che la chiusura della partita Iva non sia contestuale alla morte del titolare della stessa non è sufficiente per affermare che l’attività lavorativa non sia cessata: il perdurare dell’apertura della partita Iva, infatti, non presuppone lo svolgimento di una attività professionale in corso, ma risponde all’esigenza di riscuotere compensi relativi a prestazioni professionali già fornite in precedenza. Meglio ancora, risponde alla finalità di regolare i flussi economici di attività già svolte e concluse, per tutelare il gettito erariale ai fini dell’Iva.

Altrimenti detto, l’evento morte interrompe ogni attività lavorativa e ciò comporta l’impossibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto, il quale – come previsto dall’articolo 1, comma 2, del DL n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) – è riconosciuto al professionista solo nella misura in cui svolga l’attività lavorativa.

Inoltre, conclude l’Agenzia, già nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto viene chiarito che il soggetto richiedente non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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