Sono sempre di più gli Stati che decidono di introdurre misure fiscali che permettono di godere di benefici correlati all’acquisto di veicoli elettrici o ibridi
Lo scopo delle agevolazioni fiscali nell’ambito della mobilità è quello, da un lato, di integrare la normativa europea in materia di qualità dell’aria e dell’ambiente, dall’altro, di dare sostegno alle imprese del settore che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno registrato importanti cali di fatturato
Al riguardo, mentre l’industria automobilistica, per quel che concerne la produzione di segmenti non ibridi o elettrici, ha registrato – soprattutto nell’ultimo anno – una forte flessione, la vendita di auto elettriche sta correndo.
Basti pensare che nel 2020 lo stock globale di auto elettriche ha raggiunto la soglia dei 10 milioni, con un aumento del 43% rispetto al 2019.
Come emerge nel report dell’Aie, sono diversi i fattori che giustificano questo trend positivo. Da un lato, la maggiore sensibilità degli utenti, dall’altro, gli incentivi fiscali che numerosi governi, negli ultimi anni, hanno stanziato per abbattere i costi di acquisto dei veicoli green e renderli, perciò, economicamente competitivi.
Per ciò che concerne l’Europa, la strategia che molti Stati europei stanno adottando, dirottando parte della spesa pubblica a favore della mobilità verde tramite soluzioni vantaggiose di acquisto rivolte ai cittadini, si inscrive all’interno delle più recenti politiche dell’Unione.
L’Ue, infatti, vorrebbe sfiorare il punto della cd. neutralità climatica (la soglia di equilibrio tra le emissioni di gas a effetto serra e la capacità della terra di assorbire tali emissioni) entro il 2050.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, con due recenti provvedimenti, ha reso chiarimenti sulle modalità di utilizzo del credito di imposta riconosciuto per gli acquisti di veicoli elettrici o ibridi.
In primo luogo, con la circolare del 25 giugno 2021, l’Agenzia si è spesa in merito al credito d’imposta previsto per l’acquisto di mezzi a mobilità elettrica.
In particolare, nel provvedimento si evidenzia che le persone fisiche che al 31 dicembre 2020, unitamente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni o emissioni zero di CO2, hanno consegnato in rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 (vale a dire veicoli progettati per il trasporto di persone), hanno diritto a un credito di imposta. Utilizzabile per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Quanto ai limiti di detraibilità, si specifica che il credito d’imposta è pari a euro 750 e può essere utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020.
Con riferimento alla documentazione da presentare, invece, si mette in evidenza che sarà necessario esibire tutte le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti per l’acquisto del mezzo, nonché l’attestazione della rottamazione.
In secondo luogo, con il provvedimento del 28 giugno 2021, n. 170816, l’Agenzia, chiarisce le regole per beneficiare del credito di imposta previsto per gli acquisti e le immatricolazione di veicoli elettrici o ibridi nuovi.
Nel dettaglio, l’Agenzia ha specificato che il credito d’imposta riconosciuto per gli acquisti di veicoli a ridotte emissioni e nuovi di fabbrica – categorie e L1e-L7e -, potrà essere utilizzato solo in compensazione.
In particolare, si tratterebbe di poter operare la compensazione del credito di imposta ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24 (dunque sulle imposte dirette, Irap, Iva, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, contributi Inps e premi Inail).
La misura trova origine a partire dalla Legge di Bilancio 2019, che ha riconosciuto ai soggetti che hanno acquistato e immatricolato (oppure hanno optato per la locazione finanziaria) un veicolo elettrico o ibrido, un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3 mila euro.
Al riguardo, spiega l’Agenzia, il contributo che è riconosciuto all’acquirente finale da parte del venditore, che opera in compensazione sul prezzo d’acquisto della vettura, deve essere rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo; stante il fatto che queste ultime, a loro volta, potranno recuperare detto importo sotto forma di credito d’imposta.