Quando cessa il rapporto di lavoro e matura il diritto a ricevere la liquidazione del Tfr, parte di questo ammontare potrebbe essere destinato all’ex coniuge.
Questo è uno dei principi che si ricava dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 35308 del 2023, con i quali i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che insieme al diritto del lavoratore al Tfr, matura anche il diritto dell’ex coniuge a percepire una sua quota.
In buona sostanza, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto matura con l’insorgenza del diritto a ricevere tale trattamento da parte dell’altro coniuge, e la quota diviene esigibile quando il lavoratore percepisce il relativo trattamento.
Secondo questo ragionamento, osservano i giudici, il diritto all’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro.
Rispetto all’indennità di fine rapporto percepita dal coniuge, l’art.12 bis della l.898/1970 prevede che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
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La ripartizione della quota
Quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni patrimoniali dovute all’ex coniuge, ha usato una diversa espressione testuale, direttamente significativa della percentuale di ripartizione e del periodo da considerare; ciò che avviene, ad esempio, per l’indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge e l’ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con il matrimonio.
Il principio, osservano i giudici, è che convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto.
Tfr all’ex coniuge: quali i presupposti?
Ai fini dell’erogazione della quota spettante all’ex coniuge occorre:
- che sia intervenuta una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
- che l’ex coniuge che richiede il TFR sia titolare dell’assegno divorzile
- che il coniuge divorziato richiedente il TFR non sia passato a nuove nozze.