I contributi previdenziali o assistenziali sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico
Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare sono deducibili nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato
L’Agenzia delle entrate con una recente circolare, n. 15/E del 2023, ha soffermato l’attenzione sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Come si legge nel documento in esame, l’obiettivo della Raccolta (che è il prosieguo della precedente circolare n. 14/E) è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
Di seguito si individuano le principali categorie che permettono di ottenere la deduzione delle spese effettuate dal reddito complessivo.
Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali
Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.
I contributi, e questo è sicuramente un elemento rilevante, come mette in chiaro l’Agenzia, sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Deducibilità dell’assegno periodico al coniuge
Come chiarisce l’Agenzia, è possibile dedurre dal reddito complessivo, a seguito di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero.
Tuttavia, e questo è un elemento altrettanto rilevante, la quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Inoltre, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge.
Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
Deducibilità delle erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali
A decorrere dall’anno d’imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare sono deducibili nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di euro 100.000.
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Deducibilità dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Come chiarisce l’Agenzia, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata Inps mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro).
Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS (aliquota per invalidità, vecchiaia, superstiti) alla Gestione separata Inps.