Social network: quando un post giustifica il licenziamento del dipendente?

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Pubblicare un commento offensivo sul profilo social nei confronti del proprio capo o del manager d’azienda integra i presupposti del licenziamento per giusta causa

È legittimo il licenziamento del lavoratore che disapprova pubblicamente sui social network il proprio datore di lavoro o l’azienda presso cui lavora

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato la pubblicazione sui social di un messaggio negativo nei confronti del proprio datore pregiudica, a certe condizioni, la prosecuzione del rapporto lavorativo

Molto spesso si tende a credere che il proprio profilo social sia a tutti gli effetti un luogo privato: una stanza intima in cui raccontarsi e all’interno della quale è possibile esprime le proprie idee nella certezza che questi pensieri verranno condivisi solo con le persone più strette e gli amici più cari.
E invero, questa circostanza viene puntualmente smentita. I social network, infatti, sono per loro natura dei non-luoghi (arene virtuali) all’interno dei quali ogni attività e interazione dell’utente può – prescindendo perfino dalla volontà di quest’ultimo – essere propagata e riprodotta all’infinito, diventando, come si suole dire, improvvisamente virale.
In questi termini, quando si decide di affidare le proprie osservazioni, le proprie idee o valutazioni ad un social mediante la pubblicazione di un post, è necessario essere consapevoli che la circolazione del messaggio su altri profili, su altri social, su altri mezzi di comunicazione, potrebbe sfuggire all’arbitrio del suo autore.

Una simile constatazione non è di poco conto se si considerano le conseguenze, anche rilevanti, che possono venire in rilievo per aver fatto circolare un commento personale sui social; dunque tra un gruppo necessariamente indeterminato di persone.

È questo il caso su cui si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27939 del 13 ottobre 2021, avente ad oggetto il ricorso di un lavoratore (respinto dalla Suprema Corte) avverso il proprio licenziamento, eseguito nei suoi confronti dopo aver pubblicato contenuti gravemente offensivi e sprezzanti su Facebook nei confronti dei vertici aziendali.

I giudici di legittimità – a conforto della precedente sentenza del Tribunale di secondo grado – hanno confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente, motivando che il mezzo utilizzato da quest’ultimo per esprimere le proprie opinioni e commenti offensivi sulla società datrice è idoneo (a differenza di quanto accade quando si usa una chat privata, che invece è inviolabile) a determinare la circolazione del messaggio non ad un gruppo ristretto ma ad una moltitudine indistinta di persone.

Pertanto, l’acquisizione del messaggi da parte del datore, non solo è legittima ma, a fronte del contenuto veicolato nel post, incide sull’esecuzione e sul regolare svolgimento della prestazione: tanto sotto il profilo dell’esattezza dell’adempimento, tanto sotto quello dell’ordine e della disciplina su cui si basa l’organizzazione complessiva dell’impresa.

In particolare, ad avviso della Corte di Cassazione gli insulti rivolti ai superiori a mezzo social, esorbitano dall’obbligo di correttezza formale (nei toni e nei contenuti) richiesta nel rapporto di lavoro che lega datore e dipendente e, come tali, possono essere suscettibili di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale e all’autorevolezza di cui godono i dirigenti e intermedi.

Anche per questi motivi, pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, che giungeva in Cassazione a seguito dell’impugnazione del proprio licenziamento, condannando il dipendente alla rifusione, a favore dell’azienda, delle spese di giudizio.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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