Il decreto Sostegni bis, per diverse categorie di soggetti, ha introdotto una proroga degli adempimenti fiscali
Le principali scadenze fiscali relative al mese di settembre riguardano la dichiarazione dei redditi e i versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale
In prima battuta, si segnala che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per facilitare l’attività di compilazione del contribuente, un modello precompilato, contenente le informazioni principali relative alla dichiarazione su cui l’utente potrà intervenire apportando modifiche, ove necessario, o aggiunte.
È possibile accedere al portale per la compilazione mediante i sistemi digitali di riconoscimento dell’identità quali, ad esempio, Spid (sistema pubblico dell’identità digitale) o Cie (carta di identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi) e si potrà procedere autonomamente – mediante il canale telematico –, o affidandosi a un intermediario abilitato alla compilazione e alla presentazione.
Si ricorda che all’interno del modello 730 sarà possibile indicare le spese che danno diritto alla detrazione d’imposta e gli oneri deducibili; vale a dire le spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo e i crediti d’imposta.
Come indicato nelle istruzioni rese dall’Agenzia delle entrate, alcune delle novità contenute nel modello 730/2021 riferiscono:
– alla detrazione per ristrutturazione cd. “Superbonus”. Pertanto, per le spese sostenute nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110%, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuati su unità immobiliari residenziali;
– alla nuova casella “Codice Stato estero” dedicata ai cittadini che in dichiarazione fruiscono dell’agevolazione prevista per il regime degli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia. A detti soggetti è richiesto di indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
– al credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile beneficiare della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.
Rimanendo sul modello 730, inoltre, occorre fare due ulteriori specificazioni.
Se il contribuente rileva degli errori, ad esempio commessi dall’intermediario o dal consulente che ha compilato il 730, dovrà dargliene comunicazione per effettuare la rettifica, mediante l’apposito modello.
Se il contribuente, invece, dovesse prendere atto di non aver comunicato o indicato elementi necessari per la completezza e esaustività della dichiarazione avrà la possibilità di rimediare mediante il cd. modello integrativo.
La gestione dell’integrazione muta a seconda che vada ad incidere positivamente o negativamente sulla situazione del contribuente.
Gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali che hanno interesse ad aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, hanno tempo fino al 30 settembre 2021.
Entro la medesima data, inoltre, come riportato sullo scadenziario dell’Agenzia delle entrate, sarà necessario effettuare il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Dichiarazione Intrastat
Gli operatori intracomunitari sono tenuti, entro il 27 settembre, a presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat, relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, nel mese antecedente, a favore di soggetti Ue.
La dichiarazione deve essere presentata in forma telematica sul portale dell’Agenzia delle dogane o delle entrate.
L’onere investe numerose categorie di contribuenti; tra queste, si segnalano: imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; società di persone e semplici, studi associati, intermediari finanziari, società fiduciarie.
Versamenti Isa
I contribuenti Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale), dunque soci in società di persone e società a responsabilità limitata, collaboratori per imprese familiari, contribuenti con regime fiscale forfettario e lavoratori in mobilità, a seguito della proroga introdotta dal decreto Sostegni bis, potranno entro il 15 settembre adempiere ai versamenti precedentemente previsti entro il 30 giugno, senza incorrere in maggiorazioni.
Questa proroga investe tutte le imposte dei contribuenti Isa, tra cui Irpef, Ires, Irap e Iva.
Nello specifico, inoltre, i locatori, e i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari locate per finalità abitative, che hanno optato per il regime della cedolare secca, devono, entro il 15 settembre, in un’unica soluzione o come prima rata, provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021.
Lo stesso termine deve essere preso in considerazione dalle persone fisiche e dalle società fiduciarie (con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero), per il pagamento dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati), a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021.
E ancora, sempre entro il 15 settembre, devono essere effettuati i pagamenti a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 per l’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), che incide sulle persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale.