Occorre privilegiare l’esigenza di certezza e di rapida definizione degli assetti societari interessati da un simile fenomeno
Il recesso è un atto unilaterale recettizio destinato a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta alla società destinataria
Una volta che la dichiarazione di recesso è stata formulata dal socio, ad esempio di una spa, e sia pervenuta alla società destinataria, il socio perde il diritto a revocare la rinuncia, né la società stessa può sottrarsi dalla liquidazione della quota allo stesso spettante.
È questo uno dei principi ricavabili dalla più recente giurisprudenza (ad esempio, Tribunale di Torino, sentenza n. 1491/2021).
Efficacia del recesso
È la natura stessa del recesso che spiega per quale ragione il socio, una volta espressa la volontà di recedere, difficilmente può tornare sui suoi passi.
In effetti, il recesso è un atto unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria.
L’atto di recesso, almeno a partire dal momento in cui sono scaduti i termini per eventuali analoghe dichiarazioni di altri soci assenti o dissenzienti dalla medesima deliberazione, non è suscettibile di revoca né può essere subordinato a condizioni che ne rendano incerti nel tempo gli effetti.
Il recesso risulta difficilmente revocabile perché occorre privilegiare l’esigenza di certezza e di rapida definizione degli assetti societari interessati da un simile fenomeno, anche e soprattutto con riguardo alle ripercussioni sul patrimonio dell’ente ed alle valutazioni e decisioni che ne possono conseguire. In questi termini, si spiega perché non appare conciliabile con il funzionamento della struttura della società l’attribuzione al socio della facoltà di revocare la dichiarazione di recesso, quando già comunicata alla società, o di modificarne la portata subordinandola a condizioni.
Il recesso pertanto è immediatamente efficace e dalla sua comunicazione seguono questi principali effetti:
- obbligo di deposito presso la sede sociale delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso
- revisione del valore di liquidazione mediante perizia giurata di un esperto nominato dal tribunale entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso
- obbligo di liquidazione della quota entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso che deve farsi, se le azioni non possono essere ricollocate ad altri azionisti o sul mercato, mediante acquisto da parte della società
Ciò che se ne ricava, è che è particolarmente difficile per il socio far valere un ripensamento una volta che la propria dichiarazione di recesso sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria.
Eccezioni all’immediato effetto del recesso del socio
Per capire quali possono essere le eccezioni alla regola che sembrerebbe impedire tout court la revoca del recesso del socio occorre guardare all’art. 2437-bis, comma 3, c.c., il quale prevede due cause di sopravvenuta inefficacia del recesso già esercitato.
Queste cause devono venire ad esistenza entro novanta giorni, e si tratta di:
- revoca della delibera che legittima il recesso, che concede alla società di revocare l’atto che ha mutato le condizioni di rischio dell’investimento e dato causa al recesso
- delibera di scioglimento della società. In questo caso, la delibera assorbe la causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio nello scioglimento della società e subordina la liquidazione del socio ai tempi ed agli esiti della liquidazione della società.