Rimangono attribuite al giudice in forma collegiale le controversie di valore indeterminabile
La nuova disciplina riguarda i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023
Come noto, il D.l. n. 13/2023, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, introduce novità in tema di giustizia tributaria.
Tra queste, una delle più rilevanti è resa dall’art. 40 in vigore dal 22 aprile 2023, il quale al comma n. 2 appone delle modifiche sul processo tributario.
È bene specificare che la nuova disciplina riguarderà i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
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Cosa cambia?
La riforma incide sulle controversie che, in ragione del valore della lite, possono essere rimesse al giudice monocratico.
In particolare, a fronte della nuova disposizione normativa:
- le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro (non più 3000)
- sono tuttavia escluse le controversie di valore indeterminabile.
Determinazione del valore della lite
Il valore della lite è determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e riferisce all’importo del tributo, al netto di interessi e eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Invece, se la controversia attiene unicamente al valore della sanzione, il valore si costituisce in forza della somma di queste.
Il giudice monocratico
L’introduzione di questa figura risponde all’esigenza di smaltire l’arretrato e velocizzare il processo. Tuttavia, dal punto di vista operativo e formale nulla cambia, in quanto il ricorso dovrà essere presentato alla Corte di giustizia tributaria; successivamente, sarà il presidente della Corte di giustizia ad assegnare la causa al giudice monocratico.