Il fine della cessione del credito a scopo di garanzia consiste nel garantire la propria esposizione debitoria nei confronti del cessionario
Per quanto la garanzia sia collegata al contratto di leasing, essa assume una funzione meramente accessoria non collegata al finanziamento
La cessione del credito è un contratto, disciplinato ai sensi degli artt. 1260 cc. e seguenti, attraverso il quale un soggetto, creditore, trasferisce la titolarità del credito ad un soggetto terzo che, conseguentemente, diventa creditore del rapporto obbligatorio. In questi termini, stante la sua natura, la cessione del credito è annoverata tra le modificazioni dal lato attivo del rapporto obbligatorio. Come tale, essa si perfeziona con il consenso tra cedente e cessionario, a nulla rilevando il rapporto con il debitore.
E invero, esiste una particolare ipotesi di cessione del credito, prevista dall’articolo 1198 cc.; vale a dire la cessione del credito a scopo di garanzia. Questa fattispecie si configura quando, a garanzia dell’adempimento, è ceduto un credito. Più nel dettaglio, lo schema negoziale di questa fattispecie prevede che il cedente, a garanzia di un suo rapporto debitorio, ceda al suo creditore un credito vantato in un altro rapporto obbligatorio. L’istituto in esame è perciò un istituto autonomo rispetto all’obbligazione che garantisce e persegue il fine non già di estinguere l’obbligazione ma di garantire la propria esposizione debitoria nei confronti del cessionario.
In buona sostanza, nella cessione del credito a scopo di garanzia, la garanzia ha natura accessoria. Infatti, nel caso in cui si verifichi l’estinzione dell’obbligazione originaria, il credito garantito ritorna nella sfera giuridica del cedente.
Più nel dettaglio, si apprende che la società agricola, al fine di costruire un impianto fotovoltaico, stipulava un contratto di leasing e, a garanzia del pagamento delle rate del leasing, cedeva alla società di leasing i crediti vantati nei confronti del Gse (Gestore servizi energetici).
E invero, ad avviso della società agricola, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate secondo cui la cessione sconterebbe l’imposta di registro in misura proporzionale (pari allo 0,50%), il contratto di cessione del credito avrebbe dovuto scontare l’imposta di registro in misura fissa in quanto strettamente legato al contratto di leasing.
Ebbene, accogliendo le ragioni dell’Agenzia, la Corte non solo ha affermato che la cessione del credito a scopo di garanzia costituisce contratto autonomo e distinto rispetto al contratto di leasing, – seppur ad esso collegato – ma ha anche ritenuto che il contratto di cessione di credito sconti l’imposta proporzionale, proprio perché essa rappresenta una pattuizione autonoma rispetto al contratto di leasing.
Altrimenti detto, benché la garanzia sia collegata al contratto di leasing, assume una funzione meramente accessoria non collegata al finanziamento. Ciò impedisce alla garanzia di godere dell’effetto sostitutivo realizzato dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.