La prestazione occasionale configura una forma di attività lavorativa caratterizzata da prestazioni saltuarie e non continuative, svolte in modo accessorio e senza l’attivazione di una vera e propria partita Iva.
È una forma residuale di inquadramento lavorativo che va ad affiancarsi al lavoro autonomo e al lavoro dipendente: se il lavoro autonomo certamente prevede la partita Iva e il lavoro dipendente si caratterizza, tra le altre cose, per la sua stabilità e durata, il lavoro occasionale si pone come alternativa flessibile per attività brevi e non abituali.
Dal punto di vista formale, dunque, le prestazioni occasionali non richiedono l’apertura di una posizione previdenziale autonoma, né un contratto di lavoro subordinato con obblighi prefissati e stabili.
I limiti della prestazione occasionale
È vero che la prestazione occasionale rappresenta una forma snella e meno strutturata, anche dal punto di vista burocratico, di inquadramento lavorativo.
Tuttavia, come previsto dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 50 del 2017, limitatamente alle prestazioni occasionali rese tramite la piattaforma INPS (PrestO e Libretto Famiglia), i limiti economici sono attualmente aggiornaticome segue:
- Il compenso complessivamente percepito da un lavoratore occasionale non deve superare i5.000 euro annui, considerando tutte le prestazioni rese tramite PrestO con diversi datori di lavoro.
- Ogni datore di lavoro (utilizzatore) non può corrispondere complessivamente più di10.000 euro annuia titolo di prestazioni occasionali, anche se riferite a più lavoratori.Tale limite è stato elevato dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 342, L. 197/2022).
- Le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non devono superare i2.500 euro annui.
Questi limiti valgono esclusivamente per il lavoro occasionale svolto tramite la piattaforma INPS. Non si applicano alle prestazioni occasionali disciplinate dal Codice Civile (art. 2222), per le quali non esistono limiti di legge fissi, ma solo criteri per valutare la continuità e l’abitualità dell’attività.
Le eccezioni previste per i limiti al lavoro occasionale
Per alcune categorie di lavoratori i limiti ai compensi appena indicati trovano un’eccezione e vengono conteggiati in misura ridotta, soltanto nel regime PrestO (non per le prestazioni occasionali con ricevuta ex art. 2222 c.c.).
I compensi sono computati al 75% del loro valore nominale ai fini del calcolo dei limiti, se il prestatore rientra in una delle seguenti categorie:
- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
- Giovani con meno di 25 anni di età
- Disoccupati
- Percettori di misure di sostegno al reddito.
Questa agevolazione consente, ad alcune categorie, di avere un margine leggermente più ampio per svolgere prestazioni occasionali senza superare i limiti previsti dalla normativa.
Come capire se si tratta di prestazione occasionale?
La prestazione occasionale si configura in via residuale, quando:
- l’attività lavorativa o la prestazione è saltuaria e non si ripete nel tempo
- è possibile individuare in modo definito l’inizio e la fine dell’attività
- non vi è coordinazione di persone o mezzi rispetto all’attività compiuta.
Inoltre, non deve sussistere alcun vincolo di subordinazione: il prestatore è libero di gestire tempi e modalità dell’attività, in piena autonomia.
Tassazione della prestazione occasionale
Quando l’attività compiuta nell’ambito della prestazione occasionale è svolta nei confronti di un committente titolare di partita Iva, il corrispettivo soggiace a una ritenuta d’acconto del 20%, operata dal committente e versata all’Agenzia delle Entrate.
Se il committente è un privato (senza partita Iva), non si applica la ritenuta d’acconto, ma il reddito percepito va comunque indicato in dichiarazione dei redditi.
La prestazione occasionale non prevede contribuzione INPS, salvo che il lavoratore superi i 5.000 euro annui complessivi
Esistono ancora i voucher?
I vecchi voucher INPS (buoni lavoro) sono stati aboliti nel 2017 (D.L. 25/2017).
Sono stati sostituiti da due strumenti:
- Libretto Famiglia: per i privati, ad esempio per baby-sitter, colf, lezioni, ecc.
- Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO): per imprese, enti, agricoltura, pubblica amministrazione
Entrambi si gestiscono esclusivamente tramite la piattaforma telematica INPS e sono soggetti ai limiti indicati in precedenza.
Domande frequenti su Cosa sapere sul lavoro occasionale e i suoi limiti
La prestazione occasionale si distingue per la sua natura saltuaria e non continuativa. Si tratta di un'attività accessoria, svolta senza la necessità di aprire una partita IVA, a differenza del lavoro autonomo.
A differenza del lavoro dipendente, che è caratterizzato da stabilità e durata, la prestazione occasionale è per definizione temporanea e non continuativa. Non implica un rapporto di lavoro subordinato a lungo termine.
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