Costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono imponibili ai fini Irpef le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate
In caso di pensioni corrisposte ad un soggetto non residente, il luogo di produzione del reddito deve essere individuato in base al luogo in cui è ubicata la sede legale dell’Istituto previdenziale erogante
Con una recente risposta ad interpello (n. 52/2023), l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito al tema del trattamento pensionistico da applicare ad un soggetto italiano residente all’estero.
I chiarimenti dell’Agenzia e la normativa interna
L’Agenzia delle entrate, valutato il caso sottoposto al suo vaglio dall’istante, il quale ha dichiarato di essere titolare di pensione per professionisti e di essere stato residente in Francia per un determinato periodo della sua vita (fino al 2022), mette in evidenza alcune regole generali che determinano la disciplina del trattamento pensionistico per contribuenti italiani residenti all’estero.
Più nel dettaglio, sottolinea l’Agenzia che ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) è stabilito che costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.
Inoltre, ai fini dell’applicazione Irpef nei confronti dei soggetti non residenti, osserva l’Agenzia che:
- ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir, le pensioni (e gli assegni ad esse assimilabili) si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Per tale ragione, se ne desume che:
- in base all’ordinamento tributario interno, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia quando sono erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
La disciplina delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Quanto sinora detto, tuttavia, deve essere messo in relazione alla disciplina prevista dai Trattati stipulati dagli Stati per evitare di far gravare a carico del contribuente, per così dire, al doppio l’imposizione.
Prendendo a riferimento il caso specifico (che come detto riferisce al caso di un cittadino italiano pensionato, che ha vissuto per un periodo di tempo in Francia – fino al 2022), osserva l’Agenzia che, occorre fare riferimento all’articolo 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, a mente del quale:
- le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore
- fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
Pertanto, nel caso di pensioni che rientrano nei regimi di sicurezza sociale previsti dalla legislazione nazionali, queste stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef.
In conclusione, alla luce del regime pensionistico del contribuente istante, in considerazione delle previsioni normative indicate, nel caso di pensioni corrisposte ad un soggetto non residente che rientrano nei regimi di sicurezza sociale, il luogo di produzione del reddito deve essere individuato in base al luogo in cui è ubicata la sede legale dell’Istituto previdenziale erogante.