Ad alcune condizioni, il lavoratore potrà chiedere l’anticipazione del Tfr
Il prestatore di lavoro potrà scegliere se lasciare il Tfr in azienda o destinarlo ad un fondo pensione
Come noto, il Tfr, vale a dire il Trattamento di fine rapporto, costituisce la prestazione economica che spetta al lavoratore dipendente.
Esso consiste in un compenso ad erogazione differita, calcolato per quote annuali, che verrà liquidato dal datore a favore del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di impiego.
Quando è erogato il Tfr?
Occorre chiarire sin da subito che il Tfr compete al lavoratore subordinato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò vuol dire che il lavoratore ha diritto ad aspettarsi la liquidazione del trattamento di fine rapporto in ogni caso. Il diritto a ricevere il Tfr spetta, pertanto:
- al raggiungimento dell’età pensionabile
- in caso di dimissioni
- in caso di licenziamento.
Computo del Tfr
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5.
Il trattamento è poi incrementato, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Dove destinare il Tfr?
Il lavoratore dipendente ha diritto di scegliere se “lasciare” il proprio Tfr in azienda sotto forma di liquidazione (o presso il Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps per i dipendenti di aziende con più di 49 dipendenti) oppure, in alternativa, destinarlo ad un fondo pensione.
In base alla scelta effettuata ci potranno essere delle conseguenze sulla tassazione e sulla rivalutazione del Tfr accantonato.
Tassazione del Tfr
In base alla scelta di destinazione del Tfr ci potranno essere delle conseguenze sul regime di tassazione.
Infatti, il Tfr lasciato in azienda sarà sottoposto a tassazione separata con aliquota minima del 23%.
Diversamente, il Tfr destinato al fondo pensione sconterà una tassazione più leggera con un’aliquota massima pari al 15%. Inoltre, per i lavoratori che hanno aderito al fondo pensione, il Tfr si rivaluterà in base ai risultati della gestione finanziaria in cui si è scelto di investire.
Quando può essere chiesta l’anticipazione del Tfr?
In presenza di determinati requisiti e circostanze il lavoratore può richiedere la liquidazione di un’anticipazione dell’importo maturato a titolo di Tfr.
In particolare l’art. 2120 del c.c. prevede che il lavoratore può chiedere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, un’anticipazione del Tfr se:
- ha maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
- la richiesta di anticipazione è limitata al 70 % del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta ed è altresì contenuta nei limiti del 10 % degli aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti
- è la prima volta che la richiede. L’anticipazione infatti può essere ottenuta una sola volta nell’ambito del rapporto di lavoro.
Ma non è tutto. La richiesta di anticipazione dovrà altresì essere giustificata dalla necessità di:
- sostenere spese sanitarie e interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche
- acquistare la prima casa di abitazione per sé o per i figli
- sostenere eventuali spese durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore.
Quali prestazioni rientrano nel Tfr? La sentenza della Corte
Il Tfr è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per qualsiasi motivo.
Il Tfr matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.
Si tratta, quindi, di un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero un salario posticipato calcolato per quote annuali.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4360 del 2023, la prescrizione del diritto al Tfr decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo.
Inoltre, secondo quanto affermato dai giudici della Suprema Corte, nel Tfr rientra qualunque compenso, anche dunque le indennità di servizio estero percepite durante il rapporto di lavoro, non avendo rilievo l’elemento temporale di percezione del compenso stesso ove la prestazione sia inerente al valore professionale delle mansioni espletate.
Da ciò se ne ricava, osserva la Corte, che al centro del regime del Tfr non c’è la percezione di una regolare retribuzione ma l’effetto economico dell’incremento del patrimonio del lavoratore, in relazione allo svolgimento di prestazioni qualificate come normali in quanto inerenti al valore professionale delle mansioni espletate.
Il diritto al Tfr sorge, pertanto, per il semplice fatto della percezione di importi, principalmente in denaro, che compensino il valore professionale delle mansioni espletate.