Sarà introdotto e reso obbligatorio un codice anti-evasione CIN (Codice identificativo nazionale) assegnato direttamente dal Ministero o su istanza che i proprietari di casa dovranno presentare in via telematica
I proprietari di case sprovvisti di Codice identificativo CIN andranno incontro a una multa da 800 a 8mila euro
Il mondo degli affitti brevi è investito da numerose novità che vanno a ridisegnare la disciplina.
Le novità riguardano tanto l’ambito fiscale quanto quello relativo alle certificazioni, con altresì nuovi obblighi (ed eventuali ipotesi di sanzioni) per i proprietari di immobili che non rispettano le regole.
Ecco le principali novità.
Entra in vigore il Cin e scattano nuovi obblighi
Tra le novità che interessano il settore si segnala:
- l’obbligo di dotarsi di un codice identificativo nazionale (CIN)
- l’obbligo di esporre il CIN su ogni annuncio, pena una sanzione da 500 a 5 mila euro
- l’obbligo di adoperarsi per ottenere il CIN, pena una sanzione fino a 8 mila euro
- al pari degli alberghi anche le case cedute in locazione breve dovranno dotarsi dei sistemi di sicurezza antincendio e di rilevazione del monossido di carbonio.
Cambia la cedolare secca
Il regime agevolativo della cedolare secca, applicabile per locazioni brevi o turistiche passa dal 21% al 26%.
La cedolare secca è un regime agevolativo che applica un’aliquota flat nei confronti dei soggetti che svolgono attività di locazione di immobili non in forma imprenditoriale, entro le 4 unità di appartamenti.
Per il 2024 aumenta di 5 punti percentuali l’aliquota per le locazioni relative agli affitti brevi, dunque per i contratti di locazione ad uso abitativo non superiori a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.
Occorre sottolineare che la locazione breve, cui verrà applicata la cedolare secca al 26%, è compatibile con la fornitura di alcuni servizi accessori per gli ospiti, quali pulizia degli ambienti e fornitura della biancheria.
La cedolare secca consiste in un regime facoltativo, nato per favorire l’emersione dei contratti di affitto in nero, che si sostanzia – come ricorda l’Agenzia delle entrate – nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Possono fruire di questo regime le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sul bene immobile e che non locano il bene nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
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