Imprese: credito d’imposta per il know how ceduto

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Nel caso in esame una società italiana, volendo ampliare i suoi mercati di riferimento conclude un accordo con una seconda realtà estera (araba) e con il contratto trasferisce il know how (TTA), ai fini esclusivi di fabbricazione e assemblaggio di cucine, forni e piani cottura presso la sede produttiva del partner commerciale arabo 

In primis l’Agenzia  delle entrate ricorda la distinzione tra la concessione in uso del know how e la prestazione di servizi

L’Amministrazione fiscale sottolinea inoltre come per poter rispondere alla domanda della società deve indagare nel complesso la situazione e dunque non può prendere in considerare solo i contratti stipulati

Sì al credito di imposta per la concessione di know how. A chiarirlo è stato l’Agenzia delle entrate con la risposta n.258. Nel caso in esame una società italiana, volendo ampliare i suoi mercati di riferimento conclude un accordo con una seconda realtà estera (araba) e con il contratto trasferisce il know how (TTA), ai fini esclusivi di fabbricazione e assemblaggio di cucine, forni e piani cottura presso la sede produttiva del partner commerciale arabo.
La società italiana ritiene che il contratto concluso con la società estera abbia ad oggetto una cessione di know how e, quindi, le ritenute subite sui pagamenti derivanti dal citato accordo siano qualificabili, ai fini convenzionali, come royalties. Conseguentemente, secondo la società araba, le future ritenute effettuate sui pagamenti derivanti dal TTA, secondo quanto previsto dalla Convenzione e nella misura massima dalla stessa prevista, possono essere oggetto di credito d’imposta. Con riguardo, invece, alle ritenute già effettuate in base alla legislazione estera , la società italiana ritiene di dover presentare un’istanza di rimborso per la quota percentuale prelevata in eccedenza (ossia il 5%). A supporto della soluzione interpretativa prospettata, la società richiama alcuni paragrafi del Commentario all’articolo 12 del Modello di Convenzione Ocse nei quali sono incluse indicazioni utili al fine di qualificare convenzionalmente i pagamenti derivanti dal trasferimento di know how come canoni.

L’Agenzia  delle entrate ricorda la distinzione tra la concessione in uso del know how e la prestazione di servizi. La differenza sta nel fatto che nel secondo caso il cedente si impegna a prestare servizi che possono richiedere anche speciali conoscenze, capacità esperienza, ma non il loro trasferimento all’altra parte. Quando invece si parla di cessione di know how c’è un passaggio di informazioni già esistenti e confidenziali che hanno come obiettivo la riproduzione di materiale esistente. L’Agenzia delle entrate ricorda inoltre come possono essere stipulati anche dei contratti misti che prevedono entrambe le caratteristiche.

L’Amministrazione fiscale sottolinea inoltre come per poter rispondere alla domanda della società deve indagare nel complesso della situazione e dunque non può prendere in considerare solo i contratti stipulati.

Nel dettaglio l’indagine verte sul Tta. In queste sono infatti incluse, oltre al trasferimento di know how, anche alcune clausole sulla concessione di diritti, sulla fornitura di assistenza tecnica, sui diritti di ispezione, sull’approvvigionamento di attrezzature di produzione e componenti critici, sulle migliorie e obblighi della società estera. L’Agenzia vuole dunque capire se tutti questi possono essere ricondotte sotto il cappello delle royalties oppure devono essere considerate prestazioni di servizi per le quali l’istante incassa corrispettivi da parte del partner arabo.
Analizzate queste e le altre disposizioni messe nero su bianco nell’accordo, l’Amministrazione fiscale ritiene che il trasferimento di tecnologia rimane, nell’ambito del contratto concluso tra le parti, con lo scopo principale della pattuizione.
Questo ha come conseguenza che i corrispettivi percepiti dall’istante in base al Tta, possono configurarsi come canoni. E dunque, le somme possono essere tassate sia nel paese estero, sia in Italia.

E quindi in conclusione l’Agenzia delle entrate sostiene che se l’istante beneficia dell’effettivo dei pagamenti, ha diritto all’applicazione della ritenuta convenzionale del 15% sugli importi riscossi e può avvalersi del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

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