Impatriati: regime agevolato solo con un nuovo contratto

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L’Agenzia delle entrate torna a occuparsi del regime speciale degli “impatriati” con la risposta a interpello n. 42 del 18 gennaio 2021: intervento, quest’ultimo che tuttavia suscita non poche perplessità

Sul punto, sia brevemente concesso di ricordare come l’agevolazione in oggetto è stata introdotta dall art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 (“Decreto Internazionalizzazione”) e successivamente oggetto di modifiche da parte del D.L. n. 34/2019.
In breve, la suddetta norma prevede che i redditi dei lavoratori “impatriati” possono concorrere alla  formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, qualora il dipendente:

  • fiscalmente residente all’estero trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (in questi casi la percentuale del 30% si riduce al 10% se la residenza è presa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);
  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Le agevolazioni in oggetto, applicabili per un massimo di 5 periodi d’imposta, sono destinate a quei lavoratori in possesso di un titolo di laurea che abbiano svolto in maniera continiuativa attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più. Alle stesse condizioni, l’agevolazione in oggetto è riservata altresì agli studenti che abbiano svolto, sempre in maniera continuativa, attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Chiarito il contesto normativo di riferimento, si evidenzia come l’Agenzia delle Entrate si sia occupata in passato della norma de qua, con alterni pareri al riguardo.

Dapprima mediante Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, le Entrate avevano esposto una posizione piuttosto tranchant, affermando sostanzialmente la non spettanza ai lavoratori italiani di rientro dall’estero, poiché si verificava una continuità con la posizione precedentemente ricoperta.

Successivamente la stessa Amministrazione, con Risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76, si dimostrava decisamente più “ragionevole”, aprendo alla possibilità dell’applicazione dell’agevolazione, al verificarsi di determinate ipotesi (che sostanzialmente escludevano un utilizzo distorto della norma), affermando che: “La posizione restrittiva adottata nella circolare n. 17/E del 2017, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa”.

Ancor più di recente, l’Agenzia delle Entrate si è tornata a pronunciare nella specifica materia, mediante la citata Circolare 28 dicembre 2020, n. 33. In quest’ultima occasione sono stati nuovamente introdotti nuovi “paletti” per l’effettiva applicazione della norma. Nello specifico è stato affermato che il beneficio spetterebbe solo a patto che il lavoratore sottoscriva col datore, un nuovo contratto di lavoro, relativo ad una nuova posizione all’interno dell’organizzazione produttiva. Del pari, ai fini della valida applicazione dell’agevolazione, non si sarebbero dovute applicare le precedenti condizioni contrattuali in tema di periodi di ferie, anzianità maturata, assenza del periodo di prova e via dicendo.

In continuità con tale impostazione, mediante la Risposta a Interpello 18 gennaio 2021, n. 42, le Entrate hanno sostanzialmente confermato che può beneficiare del regime speciale di tassazione il lavoratore impatriato, a patto che la nuova attività lavorativa in Italia non si ponga in discontinuità con la precedente posizione lavorativa presso il datore di lavoro (così come delineato nella succitata Circ. 33/2020).

Orbene, traendo spunto dall’ultimo documento di prassi, a parere di chi scrive, la tesi delle Entrate non può essere condivisa.

In primo luogo infatti si rileva che, nella realtà dei fatti, il distacco dei dipendenti all’estero presso consociate, ha come fine ultimo delle imprese, quello di far accrescere il bagaglio culturale nonché tecnico dei propri dipendenti che, dopo un più o meno prolungato periodo all’estero, possono far rientro in Italia. Ciò posto, i numerosi “paletti” introdotti dall’interpretazione dell’Agenzia, rischiano di compromettere seriamente l’utilità pratica dell’agevolazione, in quanto costringono le imprese a dover di volta in volta ripensare a nuove forme contrattuali da applicare al lavoratore che si stabilisce nel territorio italiano.

In secondo luogo, si tratta appunto di una visione eccessivamente “personale” degli Uffici, giacché la normativa di riferimento non prevede tutti i presupposti invece richiesti dai documenti di prassi in rassegna.

Tale impostazione in definitiva, rischia di portare a un doppio effetto negativo: da una parte far perdere di interesse l’applicazione della norma in oggetto (che in teoria prevede degli effetti di assoluto interesse e vantaggio per i lavoratori di rientro), d’altro lato, prestare il fianco a possibili contenziosi da parte dei soggetti che, legittimamente, intendano usufruire dell’agevolazione, avendone i requisiti richiesti dal testo normativo.

Illustrazione in bianco e nero di un uomo in giacca e cravatta, rivolto in avanti con un'espressione neutra e capelli corti e ordinati.

di Paolo Angelillis

Paolo Angelillis ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nel 2011. Dopo aver concluso la pratica forense, ha frequentato il Master Tributario Full-Time presso la Business School de Il Sole 24 Ore e successivamente un master di approfondimento sulla fiscalità dei mercati internazionali dell’arte.
È iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è socio della Sezione Italiana dell’International Fiscal Association – Società per lo studio dei problemi fiscali.
Dopo una pregressa esperienza di circa cinque anni in diversi Studi legali e tributari milanesi, dal 2019 collabora con lo Studio Sciumé Legal & Tax di Milano, occupandosi prevalentemente di consulenza e pareristica in ambito di asset protection (ottimizzazione del carico fiscale, pianificazione del passaggio generazionale e del family business), fiscalità di prodotti e servizi finanziari e bancari, tax due diligence e curando i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Sommelier per passione, nel tempo libero adora giocare a tennis e, durante la bella stagione, le uscite in barca a vela.

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