Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto
Il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti
Con una recente pronuncia, n.10264 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ipotesi di immobili in comunione tra coniugi e diritti di godimento ad uso esclusivo.
Più in particolare, la Corte ha statuito che il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene escludendo l’altro, senza tuttavia un titolo idoneo a giustificare l’uso esclusivo, potenzialmente potrebbe essere chiamato a corrispondere al soggetto escluso i frutti civili maturati, come ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene.
Tuttavia, osserva la Corte, il diritto ad ottenere l’indennità da occupazione, deve essere subordinato alla richiesta di rilascio del bene, o alla richiesta di procedere ad un uso turnario dello stesso.
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La gestione della cosa comune
Nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l’esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari.
Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto.
In questo senso, se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna.
La casa coniugale
Il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.