Non si configura l’ipotesi di reato in caso nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore
Costituisce un’ipotesi di responsabilità penale che ricade solo ed esclusivamente sul legale rappresentante della società, a nulla valendo l’obiezione che i documenti richiesti dall’autorità si trovino presso il commercialista
Con una recente pronuncia, n. 25585 del 2023, la Corte di Cassazione si sofferma sulla disciplina di cui all’art. 10 del Dlgs. 74/2000.
In particolare, i giudici affrontano l’ipotesi di reato integrata dalla condotta di chi occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
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Obbligato alla conservazione è solo il legale rappresentante
La mancata istituzione della documentazione richiesta o il mancato contingente possesso della stessa costituisce un’ipotesi di responsabilità penale che ricade solo ed esclusivamente sul legale rappresentante della società, a nulla valendo l’obiezione che i documenti richiesti dall’autorità si trovino presso il commercialista.
Né basta affermare che, in caso di mancanza di documenti, il volume d’affari e i redditi sarebbero stati comunque ricostruibili dall’autorità procedente.
Il commercialista non esonera il legale rappresentante
Affermano i giudici che in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, in quanto la norma tributaria considera come personali ed indelegabili i relativi doveri, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, continuano i giudici della Suprema Corte, si deve evidenziare che anche l’occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi (c.d. fatture passive) integra il reato di cui all’art. 10 del DLgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e a incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell’esistenza di introiti a carico del soggetto emittente.
Esclusione dell’ipotesi di reato
Ad avviso della Corte di Cassazione, in ordine all’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, di cui all’art. 10 DLgs. 10 marzo 2000, n. 74, si deve osservare che è possibile a certe condizioni procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.
Ad ogni modo, il reato può considerarsi escluso per mancanza di offensività, e quindi solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore.