La casa adibita a residenza familiare è individuata nell’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale
L’ambito del diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite non si estende ad immobili in uso in via temporanea o saltuaria
Il coniuge superstite conserva il diritto di abitazione alla morte del partner e detto diritto può essere riferito esclusivamente ad un’unica abitazione, vale a dire la casa adibita a residenza familiare.
Non può, conseguentemente, detto diritto, estendersi anche alle altre eventuali residenze appartenute al coniuge defunto, osserva la Cassazione con sentenza n. 7128 del 2023.
Il diritto del coniuge superstite sulla casa coniugale
Il coniuge superstite ha diritto all’immobile in cui i coniugi abitavano insieme prima della morte del de cuius. È questo, infatti, il luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.
Pertanto, il diritto di cui gode il coniuge superstite non può estendersi anche a residenze alternative, o agli altri immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, in quanto la nozione di casa adibita a residenza familiare comporta l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
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La residenza familiare
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioeÌ€ l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.
In questo senso, la nozione di casa adibita a residenza familiare postula comunque l’individuazione di un solo alloggio.
Con riferimento alla nozione di casa familiare di cui all’art. 337-sexies c.c., eÌ€ percioÌ€ da escludere che l’ambito del diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite si estenda ad immobili in uso in via temporanea o saltuaria (ad esempio per soggiorni, piuÌ€ o meno brevi, a scopo di vacanza.