Le c.d. side letter hanno autonomia privata rispetto al provvedimento di divorzio
Ai fini del riconoscimento della natura di titolo esecutivo è necessario che la c.d. side letter sia stata formalizzata in atto pubblico o scrittura privata autenticata
L’accordo che interviene tra gli ex coniugi a latere del procedimento di separazione consensuale (c.d. side letter) a certe condizioni non è superato dall’intervenuto, successivo, divorzio.
È questo uno dei principi ricavabili dalla sentenza 5353 del 2023 della Corte di Cassazione, secondo cui non è possibile negare l’autonomia privata tra le parti, nello specifico tra coniugi, di regolare, anche a partire dagli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, i reciproci obblighi per quanto accadrà dopo il divorzio.
Come affermato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 5353 del 2023, gli accordi intervenuti a latere della separazione, anche attraverso le c.d. side letters, hanno infatti efficacia perdurante dopo la sentenza di divorzio.
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Le precisazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha rimarcato che la side letter non integra di per sì un titolo esecutivo giudiziale, non rivestendo la forma dell’atto pubblico o di scrittura privata.
In questo senso, la lettera con cui i coniugi fissano i reciproci obblighi in vista della separazione, se riferita, ad esempio, ai compiti che gravano sui partner di mantenere la prole, prescinde quanto alla sua efficacia e validità tra le parti dalle vicende della loro vita coniugale e quindi dagli effetti della cessazione del loro matrimonio. Ma a certe condizioni. In quanto non si può conferire portata generale all’efficacia di detti accordi.
Come espresso nella sentenza in commento, se è vero che il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario, essendo possibile anche un’interpretazione extra testuale del provvedimento (in forza di elementi ritualmente acquisiti nel processo), è però necessario che il contenuto della lettera non si ponga in contrasto, escludendola, con la valutazione in diritto del giudice di merito.
In buona sostanza, sottolineano i giudici, ai fini del riconoscimento della natura di titolo esecutivo è necessario che la c.d. side letter sia stata formalizzata in atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure che essa rientri comunque nel concetto di titolo esecutivo in quanto il suo contenuto assumere valore quale elemento ritualmente acquisito nel processo.
Come emerge dalla lettura della sentenza in esame, e come rimarcato nel caso di specie dal ricorrente, gli accordi tra coniugi a latere della separazione, in forza dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., continuano ad essere efficaci anche dopo la sentenza di divorzio nella misura in cui questi siano formalizzati in atto pubblico o scrittura privata autenticata, di modo che l’estinzione di detti accordi potrà intervenire non già automaticamente in funzione del pronunciamento del divorzio ma a fronte di una eventuale loro scadenza naturale o in ragione ad un’estinzione ricavabile dall’interpretazione degli accordi stessi.