- Le linee guida dell’Esma sui nomi dei fondi che utilizzano termini correlati alla sostenibilità inizieranno ad applicarsi a partire dal 21 novembre 2024
- L’obiettivo è tutelare gli investitori da affermazioni “scorrette, poco chiare o fuorvianti”, attraverso la definizione di specifiche soglie di investimento
Sostenibilità, ambiente, impatto: sono solo alcuni dei termini che, da anni, risuonano nella nomenclatura dei cosiddetti fondi “verdi”. Ma a partire dal 21 novembre di quest’anno per utilizzarli arrivano le nuove Linee guida dell’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Una serie di indicazioni, nelle intenzioni dell’authority, da un lato per fornire ai gestori criteri misurabili per valutare la loro capacità di utilizzare determinate etichette nei nomi dei prodotti; e dall’altro per tutelare gli investitori da affermazioni “scorrette, poco chiare o fuorvianti” attraverso la definizione di specifiche soglie di investimento.
I termini chiave individuati dall’Esma
La denominazione di un fondo, spiega infatti l’Esma, è spesso “la prima informazione che perviene agli investitori i quali – pur essendo tenuti a informarsi al di là di tale denominazione e a esaminare attentamente le informative contestuali di un fondo – possono adottare decisioni di investimento significativamente influenzate” da tale nomenclatura. Prima di analizzare le linee guida sui nomi dei fondi sostenibili nel dettaglio, occorre chiarire i termini chiave menzionati negli orientamenti dell’authority:
- per termini relativi alla “transizione” si intendono tutti i termini derivati, come “in transizione” e “di transizione” ma anche i termini derivati da “miglioramento”, “progresso”, “evoluzione”, “trasformazione” e “zero emissioni nette”, tra gli altri;
- per termini relativi alla dimensione “ambientale” ci si riferisce invece a tutte le parole che danno all’investitore l’impressione di promuovere il rispetto dell’ambiente, come “verde” e “climatico”. In quest’area rientrano anche acronimi come “Esg” e “Sri”;
- per termini relativi alla dimensione “sociale” si intendono tutte le parole che danno all’investitore l’impressione di promuovere caratteristiche di socialità, come “uguaglianza”;
- per termini relativi alla dimensione della “governance”, l’authority intende tutti i concetti che danno all’investitore l’impressione di dare priorità alla governance, come “controversie”;
- per termini relativi all’“impatto” ci si riferisce a tutti i termini derivati, come “impattante” o “incidente”;
- infine per termini relativi alla “sostenibilità” si intendono tutte le parole derivate unicamente da “sostenibile”, come “sostenibilmente”.
La lista delle esclusioni
Per elaborare la lista di società sulle quali i fondi che utilizzano tali termini non dovrebbero investire, l’Esma fa riferimento all’articolo 12, paragrafo 1, del RDC (UE) 2020/1818 che individua:
a) le società coinvolte in attività riguardanti armi controverse;
b) le società attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco;
c) le società per le quali gli amministratori di indici di riferimento hanno constatato violazioni dei principi del patto mondiale delle Nazioni Unite o delle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali;
d) le società che ottengono l’1 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite;
e) le società che ottengono il 10 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili;
f) le società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili;
g) e infine le società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un’intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO2e/kWh.
Le linee guida sui nomi dei fondi verdi
Fatte queste premesse, le linee guida dell’Esma stabiliscono una soglia minima dell’80% degli investimenti nel soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o conseguire obiettivi di investimento sostenibile per i fondi che utilizzano termini relativi a transizione, società e governance. Tali prodotti, tra l’altro, non dovrebbero investire nelle società di cui all’art. 12 sopracitato, dalla lettera a) alla lettera c). I fondi che utilizzano nei loro nomi termini relativi all’ambiente o all’impatto dovrebbero a loro volta utilizzare la soglia minima dell’80% degli investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o conseguire obiettivi di investimento sostenibili, ma escludendo in questo caso investimenti nelle società di cui all’art. 12 dalla lettera a) alla lettera g). Lo stesso vale per i fondi con etichette relative alla sostenibilità, che tuttavia sono tenuti anche a “impegnarsi a effettuare un livello significativo degli investimenti sostenibili di cui all’articolo 2, paragrafo 17, dell’S-Fil”, precisa l’Esma. Con S-Fil ci si riferisce alla Sustainable finance disclosure regulation (o Sfdr), il regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
L’articolo 2 dell’Sfdr stabilisce infatti al paragrafo 17 cosa si intende per “investimento sostenibile”, ovvero un “investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”.