La previdenza complementare diventa più pervasiva, ma anche più flessibile e vantaggiosa.
Fra le pieghe del maxiemendamento alla Legge di Bilancio approvato dal Senato – e ora in attesa del voto della Camera – cambiano in modo significativo le regole dei fondi pensione: dalle modalità di adesione in azienda ai vantaggi fiscali, fino alle opzioni di utilizzo del capitale una volta maturati i requisiti per il pensionamento. Nel complesso, il legislatore rende più difficile restare fuori dal secondo pilastro previdenziale, ma allo stesso tempo ne attenua alcune rigidità che finora avevano frenato la diffusione di questi strumenti.
I vantaggi fiscali, qualche spicciolo in più
Il principale incentivo resta la possibilità di dedurre dal reddito Irpef i contributi versati alla previdenza complementare, che viene leggermente potenziata con l’innalzamento della soglia annua da 5.164,57 a 5.300 euro. Per i contribuenti collocati nello scaglione Irpef più elevato (oltre 50 mila euro di reddito), l’incremento si traduce in un risparmio fiscale massimo di 58,23 euro l’anno, che scende a 31,15 euro per chi rientra nell’aliquota più bassa. Un beneficio contenuto in valore assoluto, ma coerente con la logica di incentivo strutturale al secondo pilastro.
Più flessibilità nel rimborso del capitale
Nella maggior parte dei casi, gli aderenti ai fondi pensione preferiscono limitare la rendita vitalizia e riscattare il capitale nella misura massima consentita. La riforma risponde a questa esigenza innalzando dal 50% al 60% la quota di montante liquidabile in capitale. Resta inoltre confermata la possibilità di riscattare il 100% del capitale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante risulti inferiore all’assegno sociale.
La novità più rilevante è però l’introduzione di nuove modalità di utilizzo del montante previdenziale, alternative alla rendita assicurativa tradizionale. Il principale limite della rendita vitalizia era infatti l’assenza di trasmissibilità agli eredi in caso di decesso anticipato rispetto alla speranza di vita, salvo soluzioni opzionali generalmente costose.
Il maxiemendamento introduce così la rendita a durata definita, calcolata “per un numero di anni pari alla vita attesa residua”, secondo le tavole Istat, con una rata annuale determinata rapportando il montante accumulato agli anni di vita residui. La differenza sostanziale è che il capitale resta nel fondo pensione, e quindi di proprietà dell’aderente: l’eventuale quota non percepita viene trasferita agli eredi. Inoltre, questa impostazione consente di mantenere investito il capitale anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, superando la cristallizzazione tipica della conversione immediata in rendita assicurativa
Adesione più pervasiva
Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), l’adesione alla previdenza complementare diventa automatica, con la possibilità di intervenire entro sessanta giorni per modificare il fondo di destinazione, il comparto di investimento o decidere di lasciare il Tfr in azienda.
Il cambiamento rispetto al passato è sostanziale. Il precedente meccanismo di silenzio-assenso, che operava dopo sei mesi, riguardava esclusivamente il conferimento del Tfr. Con la riforma, invece, il default si estende anche ai contributi aggiuntivi previsti dagli accordi collettivi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, “verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali”. Fa eccezione il contributo del lavoratore nei casi in cui la retribuzione annua lorda sia inferiore all’assegno sociale.
In assenza di una scelta esplicita, il fondo di destinazione è quello al quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Un’ulteriore discontinuità riguarda le modalità di investimento: le adesioni automatiche non confluiranno più obbligatoriamente nelle linee a capitale garantito, pensate per replicare la rivalutazione del Tfr e rivelatesi spesso poco efficienti. Gli statuti e i regolamenti dovranno invece prevedere percorsi di investimento differenziati per profilo di rischio-rendimento, tenendo conto dell’età dell’aderente e dell’orizzonte temporale. È il cosiddetto approccio life cycle, che prevede una maggiore esposizione azionaria nelle fasi iniziali e una progressiva riduzione del rischio con l’avvicinarsi della pensione.
“Penso che la riforma della previdenza complementare che coraggiosamente abbiamo affrontato sia un passaggio che resterà nella storia”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Senza il secondo pilastro le pensioni del futuro non saranno in grado di garantire assegni dignitosi. È una scelta che nel lungo termine farà un gran bene soprattutto ai giovani, e questo lo rivendico”.
La riforma è stata accolta positivamente anche da Assogestioni, che parla di “modifiche rilevanti al sistema pensionistico nell’ottica di rafforzare la diffusione, i vantaggi e la flessibilità della previdenza complementare in Italia”.

