Con la risoluzione n. 397/2022 l’Agenzia delle entrate è tornata ad esprimersi sul tema della detenzione delle criptovalute e della tassazione dei redditi da esse generati. Il contesto di sviluppo del ragionamento dell’Agenzia è quello dell’art. 24-bis, Tuir, che detta le regole di un regime opzionale di tassazione di favore per i neo-residenti.
In estrema sintesi, tale regime premiale prevede per gli individui che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, e che comunque non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei 10 periodi d’imposta precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, la possibilità di beneficiare sui redditi prodotti all’estero dell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta (25mila euro per ciascun familiare di cui all’art.433 del codice civile).
L’esercizio dell’opzione produce l’ulteriore effetto di esonerare il beneficiario dall’obbligo di monitoraggio fiscale (Rw) e dal pagamento delle imposte sul valore degli immobili e sul valore delle attività finanziarie detenuti all’estero (Ivie e Ivafe).
Il caso specifico
Il caso analizzato dall’amministrazione finanziaria riguarda un contribuente che nel 2020 aveva trasferito la propria residenza dalla Gran Bretagna all’Italia e che alla data del trasferimento risultava titolare di un portafoglio di valute virtuali, in parte depositate su una piattaforma exchange gestita da Coinbase (società di diritto statunitense) e in parte depositate in un cold storage wallet localizzato nel Regno Unito.
Nel corso dell’anno 2021, il contribuente aveva preventivamente trasferito le valute virtuali depositate nel cold storage wallet al wallet Coinbase e poi ceduto parte del proprio portafoglio di valute virtuali.
Dovendo, ora, valutare l’opportunità di avvalersi del regime fiscale ex art. 24-bis, Tuir, il contribuente ha richiesto all’Agenzia dell’entrate la conferma che le plusvalenze generate in sede di cessione delle valute virtuali presenti nel wallet Coinbase siano qualificabili come redditi di fonte estera e, dunque, riconducibili nell’alveo dei redditi esteri coperti dalla flat tax di cui all’art. 24-bis, Tuir.
Le considerazioni dell’Agenzia delle entrate
Il quesito sottoposto dal contribuente ha dato lo spunto all’Agenzia per fornire alcune considerazioni di carattere generale circa la qualificazione, detenzione, movimentazione, monitoraggio fiscale e cessione di criptovalute.
Quanto alla qualificazione, l’Agenzia delle entrate conferma l’equiparazione delle valute virtuali alle valute estere richiamando la risposta n. 788/2021 in cui l’amministrazione finanziaria aveva affermato che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Sulla scorta di tale equiparazione, a parere dell’Agenzia, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter. Tuir.
Il prelievo dai wallet è equiparato a una cessione a titolo oneroso e la giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).
L’Agenzia precisa che il mero trasferimento delle valute virtuali dal cold storage wallet localizzato nel Regno Unito al wallet detenuto per il tramite della piattaforma Coinbase di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante.
Per quanto attiene, invece, le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di valute virtuali, queste sono soggette ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 461/1987 all’imposta sostitutiva attualmente stabilita nella misura del 26%.
Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle entrate richiama nuovamente la risposta n. 788/2021 in cui poneva in evidenza l’obbligo sussistente in capo, tra gli altri, alle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia di indicazione nel quadro Rw del Mod. Unico.
Il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti (così l’Agenzia nella propria circolare n. 38/E/2013).
Ne consegue che la detenzione di valute virtuali da parte di una persona fisica residente debba essere oggetto di monitoraggio fiscale in quanto le stesse valute costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Venendo, infine, alla questione specifica sottoposta dal contribuente (regime ex art.24, Tuir e redditi derivanti dalla cessione di criptovalute), sulla base delle considerazioni di carattere generale svolte in via preliminare, l’Agenzia conclude affermando che le plusvalenze derivanti dalla cessione delle valute virtuali detenute nel wallet Coinbase da parte del neo-residente sono qualificabili come redditi diversi prodotti all’estero e, come tali, possono essere ricompresi nell’ambito applicativo della flat tax di cui all’art. 24-bis del Tuir. Qualora il neo-residente non possedesse i requisiti di accesso al regime opzionale richiesti dall’art.24-bis, le plusvalenze realizzate dalla cessione delle valute virtuali sarebbero assoggettate al regime ordinario con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%.
Conclusioni
Pur prendendo atto che l’orientamento espresso dall’Agenzia nella recente risoluzione n. 397/2022 sia particolarmente favorevole per i neo-residenti titolari di cripto asset, è auspicabile che il legislatore intervenga a disciplinare un fenomeno che ha assunto dimensioni globali e che movimenta miliardi di euro. I criteri di tassazione dei redditi derivanti dalle valute virtuali e dagli altri cripto asset non possono essere rimessi esclusivamente all’interpretazione dell’amministrazione finanziaria.
– Conclusioni
Pur prendendo atto che l’orientamento espresso dall’Agenzia nella recente risoluzione n. 397/2022 sia particolarmente favorevole per i neo-residenti titolari di cripto asset, è auspicabile che il legislatore intervenga a disciplinare un fenomeno che ha assunto dimensioni globali e che movimenta miliardi di euro. I criteri di tassazione dei redditi derivanti dalle valute virtuali e dagli altri cripto asset non possono essere rimessi esclusivamente all’interpretazione dell’amministrazione finanziaria.