La misura della detrazione decresce al crescere del reddito
Il limite di reddito ai fini della qualificazione di familiare a carico deve ritenersi fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta
E invero, fermi questi principi, è appena il caso di fare riferimento ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 34186, con la quale si è posta l’attenzione sull’orizzonte temporale da prendere in considerazione per il calcolo del reddito complessivo del familiare a carico, a partire dal quale è possibile applicare la detrazione.
I giudici hanno precisato che per comprendere se si può, o meno, beneficiare delle detrazioni previste per familiari a carico occorre prestare attenzione non al momento in cui il reddito di questi si manifesta, ma all’intero periodo di imposta. In buona sostanza, l’orizzonte temporale che rileva per il calcolo della soglia reddituale del familiare abbraccia l’intero periodo di imposta e non si limita al singolo momento in cui il reddito viene prodotto.
Pertanto, spiegano i giudici della Suprema Corte, se il reddito del familiare a favore del quale è stata sostenuta una spesa (nel caso oggetto di sentenza, trattasi di riscatto di laurea) ha superato anche per un solo mese la soglia prevista dalla legge, non potrà operare alcuna detrazione Irpef.
L’esercizio della detrazione di imposta, per spese che il contribuente sostiene a favore di familiari, è legittimo a condizione che il beneficiario (vale a dire il soggetto nel cui interesse la spesa viene sostenuta), per tutto il periodo di imposta, non possieda redditi superiori al limite di legge.
Nel caso di specie, come si apprende dalla lettura della sentenza, i giudici hanno confermato il disconoscimento del diritto alla detrazione ad un contribuente che ha sostenuto le spese per il riscatto di laurea della figlia, in considerazione del fatto che questa – per il solo mese di novembre – aveva percepito un reddito superiore ai limiti reddituali previsti per beneficiare della detrazione.
Altrimenti detto, per la Cassazione è irrilevante il fatto che la figlia del contribuente, ad esclusione di novembre, fosse effettivamente a carico del padre per i restanti 11 mesi. L’orizzonte temporale che rileva ai fini del beneficio è quello dell’intero periodo di imposta; a nulla rilevando il fatto che il reddito del familiare, nel cui interesse è stata sostenuta la spesa, per la maggior parte dell’anno è ridotto al punto da comportare l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti o da non consentirne l’autosufficienza economica.
Ad avviso dei giudici ciò che importa, ai fini dell’esclusione dal beneficio, è che nell’intero periodo di imposta il familiare abbia percepito anche un solo reddito idoneo a superare la soglia prevista dalla legge.