Le donazioni tra genitori e figli sono praticate sia in Italia che in Belgio sia come anticipo sulla successione che ai fini fiscali.
In Italia, le donazioni non di modico valore vanno perfezionate con atto notarile e sono soggette ad un’imposta di donazione che – oltrepassata la franchigia di 1.000.000 di euro, prevede l’aliquota del 4%. Donare titoli di credito come azioni ed obbligazioni richiede dunque un atto pubblico notarile oltre a quelle formalità richieste dallo strumento finanziario vero e proprio, come la consegna materiale del titolo di credito per i titoli al portatore, la doppia intestazione sul titolo e sul registro dell’emittente oppure la girata autenticata a favore del donatario per i titoli nominativi.
In Belgio, se per donare della semplice liquidità si ricorre sovente ad un versamento sotto forma di don bancaire, differente è il caso di una donazione che riguardi in tutto o in parte il proprio patrimonio finanziario. Spesso nei ceti più abbienti i genitori desiderano donare già in vita parte dei propri assets ai figli per supportarli in progetti personali e anticiparsi sulle incombenze di una futura successione.
In Belgio le imposte di successione sono decisamente più complesse e gravose che in Italia e le donazioni degli investimenti ai parenti prossimi sono una forma di ingegneria fiscale molto diffusa per evitare i costi di una successione mortis causa. Va precisato peraltro che in Belgio la donazione di una parte del proprio patrimonio è un atto definitivo e irrevocabile, salvo casi eccezionali, il che costituisce una differenza rispetto ad un testamento modificabile infinite volte.
In Belgio – piccolo stato federale caratterizzato dal multilinguismo e dal decentramento – il genitore che doni il portafoglio titoli ai figli evita che coniuge e discendenti siano soggetti a pesanti diritti di successione (su base progressiva) che oscillano tra il 27% nelle Fiandre e il 30% a Bruxelles e in Vallonia. In caso di donazione le imposte saranno invece estremamente inferiori e – salvo eccezioni – non vi saranno ulteriori future imposte di successione sui beni donati dal genitore.
La donazione di azioni, obbligazioni etc può essere concepita a titolo di anticipo sulla successione futura e quindi al momento del decesso del genitore (donante), il figlio (donatario) dovrà rapportare la quota già ricevuta con il resto della massa successoria. La donazione entra nel gioco ereditario per valutare eventuali lesioni della quota di legittima, una garanzia che esiste anche in Belgio. Qualora la legittima fosse stata intaccata (sul valore dei beni calcolato al momento della donazione), i figli possono domandare in giudizio un’azione di riduzione della donazione.
Essendo la donazione non scevra di rischi per il donante e fonte di dissidi familiari, il genitore può sempre cautelarsi attraverso una serie di istituti giuridici, soprattutto per evitare di dipendere finanziariamente dai figli nella parte finale della vita o per fare fronte a spese impreviste durante la vecchiaia. Tra questi strumenti si può citare senz’altro la clause de retour conventionnel attraverso la quale si revoca la donazione in caso di pre morte dei figli, con eventuale passaggio dei beni ai nipoti. Si può anche stabilire un’interdizione (clause d’interdiction) che vieti l´ingerenza di eventuali coniugi dei figli (in regime di comunione matrimoniale) o limiti fortemente il frazionamento dei titoli.
In Belgio i genitori che volessero trasferire il proprio portafoglio finanziario ai figli, intendono spesso conservare il potere di gestione e il diritto a percepire una rendita periodica. Nel caso tipico di fondi che sono già in gestione presso un istituto di credito, la legislazione belga prevede che il genitore conservi l’usufrutto su dividendi e cedole, mentre trasferisca semplicemente la nuda proprietà ai figli. I genitori sono tenuti a gestire il patrimonio finanziario con la diligenza del buon padre di famiglia, escludendo investimenti ad alto rischio, delegando eventualmente il family banker o altri professionisti indicati nell’atto di donazione.
Nel caso che ad essere donanti siano entrambi i genitori, essi conservano congiuntamente sia rilevanti poteri di gestione che di incasso dei rendimenti periodici: in seguito al decesso di uno dei due, l’accrescimento permette al genitore superstite di continuare a godere dell´usufrutto, in attesa della futura successione e del definitivo passaggio di mano ai figli.
L’usufrutto può essere accompagnato da una rendita (rente optionelle), indicando nell’atto di donazione che qualora i capitali investiti rendano meno di una determinata cifra, al donante spetti pure una rendita aggiuntiva a carico del donatario. Abitualmente si prevede una rendita opzionale, che il genitore incasserà o meno a sua scelta, disponendone sia parzialmente che in toto. Nel caso di società di famiglia è anche possibile trasferire quote azionarie riservandosene l´usufrutto e percependone i dividendi; qualora le azioni vengano vendute e il ricavato investito, si costituirà nel caso una rendita aggiuntiva.
Al coniuge o al convivente del donante spettano importanti protezioni giuridiche: il genitore superstite dispone dell’usufrutto sulla totalità del portafoglio titoli oppure è possibile stabilire nell’atto di donazione che una rendita venga versata integralmente al superstite (quindi non solo limitatamente alla porzione del portafoglio donata personalmente). Se un solo membro della coppia ha donato integralmente il proprio portafoglio ai figli, al sopravvissuto spetta almeno il diritto all’usufrutto, a carico dei figli. In caso di coppia non coniugata, è l’atto di donazione a dover provvedere adeguatamente al superstite della coppia.
Dal punto di vista pratico, la donazione di un portafoglio finanziario con riserva di usufrutto richiede un atto notarile (anche straniero) che sia registrato in Belgio. Per trasferimenti tra genitori e figli le imposte si elevano attualmente al 3% per la regione di Bruxelles e per le Fiandre, al 3,3% in Vallonia, calcolate sul valore della piena proprietà del portafoglio. Come premesso, nella misura in cui la donazione venga regolarmente registrata e i diritti versati, gli oneri di successione non sono più dovuti al momento del decesso del donante. Per quanto riguarda il genitore superstite, al momento né a Bruxelles né in Vallonia i diritti di successione gravano su quest’ultimo, mentre nelle Fiandre si è previsto di tassare l’usufrutto percepito dal superstite.
Disporre in vita del proprio patrimonio finanziario donandolo ai discendenti diretti è dunque un interessante strumento che caratterizza la realtà della gestione patrimoniale del Belgio e che si presta ad interessa confronti con l´Italia.
Francesco L. Tanzi – Wealth Advisor – è specializzato in expatriates e global mobility di professionisti, HNW, capitali, imprese. Partner di Le Chevalier Advisory firm, è un esperto nelle relazioni con Svizzera e Benelux.