l’Ufficio liquida l’imposta sulla successione sulla base della dichiarazione di successione, che deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura
Nella risposta a interpello n. 407 del 2023, avente ad oggetto chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla dichiarazione di successione, nell’ipotesi di eredità destinata anche a eredi stranieri, l’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti fermi, e dunque che:
- fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato
- l’Ufficio liquida l’imposta sulla successione sulla base della dichiarazione di successione, che deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura
- quanto alla dichiarazione di successione, è stabilito che sono obbligati a presentare la dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari
- se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo
- i chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito, hanno rinunziato all’eredità o al legato.
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Dichiarazione di successione ed erede straniero
La dichiarazione di successione deve contenere:
- le generalità la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie.
Per i soggetti tenuti alla dichiarazione residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica, è previsto che la dichiarazione possa essere eccezionalmente presentata nella forma cartacea come precisato nelle istruzioni alla Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.
Più in particolare, osserva l’Agenzia, in relazione alla presenza di chiamati all’eredità residenti all’estero e non iscritti all’anagrafe tributaria italiana, alla luce delle norme sopra richiamate, si ritiene che, ai fini fiscali, per la corretta devoluzione dell’eredità in questione, della determinazione della base imponibile, dell’aliquota applicabile e del riconoscimento dell’eventuale franchigia, occorre indicare in dichiarazione tutti i chiamati all’eredità, con le generalità e il grado di parentela con il defunto.
Con riferimento all’indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all’eredità privi del codice fiscale italiano è previsto che:
- coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale.
In questo senso, l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto per le persone fisiche con l’indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché del domicilio estero.
In conclusione, in presenza di chiamati all’eredità residenti all’estero, non iscritti all’anagrafe tributaria italiana, per effettuare la corretta devoluzione dell’eredità, la determinazione della base imponibile, dell’aliquota applicabile ed eventuale franchigia, i dati rilevanti che devono essere indicati nella dichiarazione di successione sono “le generalità del chiamato e il grado di parentela con il defunto”.
Nella presentazione della dichiarazione di successione, l’obbligo di indicazione del codice fiscale, in presenza di un soggetto straniero, si considera adempiuto con la sola indicazione delle generalità del chiamato all’eredità.