Condominio: quando il trustee è responsabile delle spese?

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È il trustee il vero titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è perciò il trustee l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi

Indice

Se l’abitazione compresa in un condominio è conferita in un trust il trustee deve considerarsi l’effettivo proprietario

La segregazione patrimoniale, inquadrata nel contesto delle finalità perseguite dall’istituto, comporta l’effetto di rendere i beni conferiti in trust non aggredibili dai creditori personali del disponente nè da quelli del trustee, ma ciò non esclude che il trustee li debba amministrare e quindi che debba fare fronte a tutte le spese di amministrazione

Trustee e condominio: quali riflessi?

Il trustee è tenuto, in quanto proprietario dell’immobile sito nel Condominio, alle obbligazioni nascenti dalla titolarità dei beni conferiti nel trust.

Questo è uno dei principi ricavabili dalla recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 3190/2023, con la quale i giudici di legittimità hanno statuito che se un’unità immobiliare è stata conferita in un trust traslativo, il trustee diviene titolare della proprietà stessa e, in quanto tale, è tenuto a sostenere le spese (anche condominiali).

In questo senso, osservano i giudici, non assume rilevanza la circostanza che al trustee sono imposti limiti d’azione dal disponente nell’atto istitutivo.

Se l’abitazione compresa in un condominio è conferita in un trust, infatti, l’amministratore condominiale è tenuto a riscuotere gli oneri dovuti pro quota per la gestione dei beni comuni nei confronti del soggetto che risulta fiduciario, vale a dire il trustee, appunto, che deve considerarsi l’effettivo proprietario.

Infatti, benché il trust non rileva quale soggetto giuridico dotato di distinta individualità, è il trustee il vero titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è perciò il trustee l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Il trustee, infatti, non opera come rappresentante del trust o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto.

Questa disposizione, osservano i giudici, trae fondamento dall’art. 2 della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985.

Ciò considerato, affermano i giudici, allorché un’unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un trust traslativo, l’amministratore condominiale può riscuotere pro quota i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dal trustee, il quale è divenuto il vero titolare della proprietà immobiliare ed è perciò tenuto in quanto tale a sostenerne le spese.

Le caratteristiche del trust

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

  • i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee
  • i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee
  • il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge.

A tal riguardo, come messo in chiaro da un’altra pronuncia di legittimità 15988/2020, la segregazione patrimoniale, inquadrata nel contesto delle finalità perseguite dall’istituto, comporta l’effetto di rendere i beni conferiti in trust non aggredibili dai creditori personali del disponente né da quelli del trustee, ma ciò non esclude che il trustee debba amministrare e quindi che debba fare fronte a tutte le spese di amministrazione; in particolare il trustee che diviene proprietario dei beni in trust acquista tutti i poteri e i doveri del proprietario, limitati soltanto dall’uso che egli deve fare di questi beni, secondo le disposizioni del trust

Il trust si articola normalmente in diversi momenti negoziali, e cioè l’atto istitutivo del trust, di natura non traslativa di beni o diritti ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica e l’atto di dotazione o provvista del trust, comportante trasferimento del bene o del diritto al trustee (e non ad altre entità più o meno definite) in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti. 

Questo secondo momento negoziale determina un trasferimento effettivo della proprietà al trustee.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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