Chat a processo. Qual è il valore probatorio di Whatsapp?

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Quando una chat costituisce una prova? Una recente pronuncia della Commissione tributaria di Reggio Emilia fa chiarezza sul punto

A differenza degli sms, la messaggistica istantanea scambiata tramite le più famose applicazioni di chat (Whatsapp e iMessage) non assume valore probatorio in sede di processo tributario

Le conversazioni scambiate tramite applicazioni di messaggistica digitale, al momento dell’estrazione sono prive di ogni attestazione di conformità, e per tale ragione non può esserne accertata la veridicità

Capita sempre più di frequente che le comunicazioni private, veicolate attraverso social network o mediante i servizi di messaggistica istantanea, facciano il loro ingresso all’interno di un processo.

In alcune occasioni, i messaggi scambiati su smartphone, in forma digitale, vengono trascritti ed esibiti in giudizio in ottica difensiva, al fine di sostenere l’infondatezza delle pretese avversarie.

In altre circostanze, invece, chi intende far valere il proprio diritto in giudizio confida nel valore probatorio degli estratti delle conversazioni. Nella speranza di convincere, a proprio favore, il giudice.

Ebbene, occorre prestare attenzione al fatto che non tutte le conversazioni assumono valore di prova e, non tutte le conversazioni, possono fare il loro ingresso in giudizio allo stesso modo.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza della Commissione tributaria di Reggio Emilia (105/1/21) ove, nel dettaglio, è stabilito che i messaggi inviati attraverso Whatsapp (o anche iMessage), non costituiscono, a differenza dei comuni messaggi sms, fonte di prova in sede tributaria.

La vicenda prende le mosse da un avviso di accertamento ai fini Iva, che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un soggetto ritenendolo – sulla scorta del contenuto di alcuni messaggi istantanei da questo inviati tramite iMessage – amministratore di fatto di una società (poi dichiarata fallita), sfruttata come schermo giuridico.

A dire dell’Agenzia, la veste di amministratore di fatto della società emergeva inequivocabilmente dalla lettura di alcuni messaggi istantanei scambiati con clienti; finalizzati a definire nel dettaglio le modalità di consegna e di pagamento di alcune forniture.

E invero, come ritenuto dai giudici emiliani che non hanno accolto le ragioni dell’Agenzia, le trascrizioni dei messaggi, in questo caso, non possiedono concreta fondatezza probatoria.

Le trascrizioni, elevate – dall’Amministrazione finanziaria – nei confronti del ricorrente a prova della veste di amministratore e, dunque, a fondamento dell’atto impositivo che ne è seguito, non sono confortate da attestazione di conformità (di un notaio o di altro pubblico ufficiale) e, ad ogni modo, non possono essere considerate attendibili stante il fatto che la messaggistica come iMessagge e WhatsApp (cd. istant messaging system) viene archiviata esclusivamente sul telefono, senza lasciare altra traccia.

Come si apprende dalla parte motiva della sentenza, a parere della Commissione emiliana, l’archiviazione dei messaggi ricevuti e inviati mediante Whatsapp avviene sul singolo dispositivo telefonico e non lascia traccia altrove. In questo modo, a differenza dei comuni sms la cui archiviazione avviene attraverso la loro memorizzazione da parte delle compagnie telefoniche, non è possibile sui messaggi di Whatsapp procedere ad un’estrazione controllata e certificata; tale da rendere la prova attendibile e genuina.

In questi termini i giudici hanno annullato l’avviso di accertamento impugnato, motivando che la trascrizione o registrazione di una conversazione, pur concretandosi nella memorizzazione di un fatto storico, deve considerarsi inutilizzabile in sede contenziosa laddove non è possibile attribuire al documento, recante gli estratti delle conversazioni, il carattere della genuinità.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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