Il diritto di godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario è destinato a venire meno qualora egli cessi di abitare stabilmente nel cespite, o conviva o contragga nuovo matrimonio, nonché nel caso di raggiungimento dell’autonomia da parte dei figli
Se la proprietà dell’intero bene è attribuita al coniuge assegnatario, il valore dell’immobile ai fini del conguaglio in favore dell’altro coniuge deve essere determinato prendendo a riferimento il valore di mercato
Con una recente pronuncia (Cass. SS.UU. 9.6.2022, n. 18641), la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su una questione
particolarmente delicata, relativa alle modalità di liquidazione, a titolo di conguaglio, della casa familiare, a favore all’ex coniuge non assegnatario.
Più nel dettaglio, i giudici di legittimità sono stati
chiamati a decidere sul valore da attribuire alla casa familiare oggetto di
divisione tra i coniugi, quando su detto immobile sussista il diritto di
godimento del coniuge affidatario della prole.
Su ricorso proposto dalla moglie separata, la Corte ha
dovuto, pertanto, valutare se, in sede di divisione di una casa familiare in
comproprietà di due ex coniugi legalmente separati, assegnata al coniuge
affidatario della prole, occorra (o meno) tenere conto della diminuzione del
valore commerciale del cespite, in conseguenza della presenza sul medesimo del
diritto di godimento del coniuge a cui è stata affidata la prole; in
particolare, se questa modalità di valutazione del valore dell’immobile debba
essere tenuta presente anche quando la divisione si realizzi mediante
attribuzione a quest’ultimo della proprietà dell’intero immobile con conguaglio
in favore del comproprietario.
La questione è, evidentemente, complessa e questa
complessità è rimarcata (anche) dal fatto che in dottrina esiste un antico
contrasto (peraltro risolto dalla sentenza in commento).
E invero, prima di entrare nel merito, evidenziando le linee
argomentative seguite dalla Corte, occorre brevemente fare riferimento alla
disciplina vigente in punto di assegnazione della casa familiare, in sede di
separazione o divorzio tra i coniugi, tenendo a mente che l’assegnazione della
casa familiare è, di regola, funzionale a tutelare l’interesse prioritario dei
figli alla continuità della vita familiare onde preservarne l’habitat dai
possibili esiti negativi conseguenti alla crisi coniugale: la casa familiare,
infatti, costituisce il luogo in cui i figli minori o non ancora
autosufficienti costruiscono le loro vite affettive attraverso il rapporto con
i genitori nello scorrere relazionale della vita quotidiana.
Sul punto, si osserva che
- per la fase di separazione, il godimento della casa familiare è, generalmente, attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli;
il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio;
il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643; - per la fase divorzile, invece, è previsto che:
l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età;
ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole;
l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’articolo 1599 c.c.
Venendo alla parte motiva della sentenza in esame, nonché alla luce di quanto
sinora esposto, si ne desume che, in linea generale, il provvedimento
giudiziale di assegnazione della casa familiare, prioritariamente destinato al
coniuge affidatario dei figli o con essi residente, è destinato a creare un
vincolo di destinazione sui generis, collegato all’interesse superiore dei
figli e si atteggia a diritto personale di godimento del cespite. Diritto che
viene a caducarsi nel caso di allontanamento del coniuge assegnatario, ossia
allo scemare delle ragioni di protezione della prole per raggiunta indipendenza
dei figli, ovvero, infine, nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di
abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga
nuovo matrimonio.
Chiariti preliminarmente gli aspetti della natura e della
funzione del provvedimento di assegnazione, occorre comprendere in che modo calcolare
– in sede di divisione – il valore della casa familiare, acquistata in
comproprietà tra due coniugi e assegnata in uso al coniuge affidatario della
prole, posto che su quel bene sussiste un diritto potenzialmente idoneo a
comprimerne il godimento.
La Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale e
dottrinale, ha ritenuto che se la proprietà dell’intero bene è attribuita al
coniuge assegnatario, il valore dell’immobile ai fini del conguaglio in favore
dell’altro coniuge deve essere determinato prendendo a riferimento il valore di
mercato. Valore che non è ridotto dal fatto che l’altro coniuge abbia un
diritto di godimento sul bene.
Al contrario, se l’immobile è attribuito in proprietà
esclusiva al coniuge non assegnatario dello stesso e non affidatario della
prole, questo diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore,
anche ai fini del conguaglio, dovrà essere decurtato dalla limitazione delle
facoltà di godimento da correlare all’assegnazione dell’immobile al coniuge
affidatario della prole.