Contratto di assicurazione sulla vita: diritti dei beneficiari
Nel contratto di assicurazione sulla vita, l’assicuratore si impegna, a fronte del pagamento di un premio, ad erogare una prestazione ai beneficiari al verificarsi della morte dell’assicurato.
È principio consolidato che il beneficiario acquisti il diritto alla prestazione assicurativa iure proprio. Ciò rimane vero anche qualora i beneficiari coincidano con gli eredi dell’assicurato.
La Cassazione ha infatti chiarito a Sezioni Unite (n. 11421/2021) che la designazione degli “eredi legittimi” serve solo ad individuare i beneficiari della prestazione, senza rinvio alla disciplina successoria. L’indennizzo, salvo diversa indicazione, si divide dunque in parti uguali e non secondo le quote ereditarie.
Premorienza dei beneficiari nell’assicurazione sulla vita
La Cassazione ha inoltre precisato che, in caso di premorienza di uno dei beneficiari, la sua quota non concorre ad accrescere quelle degli altri, ma si trasmette – questa volta iure hereditatis – ai suoi eredi e va divisa – secondo le quote ereditarie – tra tali eredi (così anche Cass. n. 11101/2023).
Trattamento fiscale dell’assicurazione sulla vita
Dal punto di vista fiscale, al di fuori dell’ipotesi della premorienza, non ricadendo il diritto alla prestazione assicurativa nell’attivo ereditario, trattasi di materia non imponibile ai fini dell’imposta di successione (come confermato anche dal “pleonastico” art. 12, co. 1, lett. c), del Tus).
Imposta di successione e premorienza del beneficiario
Diversamente, nel caso di premorienza del beneficiario, il diritto alla prestazione assicurativa è, come detto, acquistato dagli eredi del premorto iure hereditatis e ricadendo dunque nell’attivo ereditario del premorto, assume rilevanza ai fini dell’imposta di successione.
L’art. 18 del Tus non appare tuttavia utile a disciplinarne la base imponibile, quantomeno al momento della premorienza. Trattasi infatti di crediti che spesso non sono quantificabili a tale data, in quanto liquidati al momento della morte dell’assicurato.
Dichiarazione integrativa e tassazione postuma
Si rende quindi applicabile l’istituto della dichiarazione integrativa (art. 28 co. 6 del Tus), la quale è da presentarsi al sopravvenire un evento – la liquidazione della prestazione da parte della compagnia assicurativa – che dà luogo ad applicazione dell’imposta in misura superiore a quella eventualmente già applicata e liquidata.
Pianificazione patrimoniale e designazione dei beneficiari
Per concludere, la premorienza modifica la modalità di acquisizione del diritto alla prestazione assicurativa ed il relativo trattamento fiscale. Risulta dunque fondamentale, in sede di pianificazione patrimoniale, considerare attentamente la designazione dei beneficiari e le possibili conseguenze in caso di loro premorienza.



