Corrisponde ad una designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona
La designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita si pone alla stregua di atto inter vivos con effetti post mortem
La designazione del beneficiario di un’assicurazione sulla vita
La designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, può seguire le forme previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c.
Più in particolare, la norma in questione dispone che la designazione del beneficiario può essere fatta:
- nel contratto di assicurazione
- con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore
- per testamento.
La designazione è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente, ed inoltre, equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Assicurazione sulla vita e titolo della chiamata all’eredità
Ebbene, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 24951 del 2023, richiamando un arresto delle Sezioni Unite, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”.
La generica individuazione quali beneficiari degli eredi legittimi e/o testamentari ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente. Ciò in quanto, afferma la Corte, il termine eredi viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione.
Da ciò se ne ricava che:
- quale che sia il titolo della chiamata all’eredità, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” è la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.
In simili casi, pertanto, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto, sicché, ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
Cosa accade in caso di premorienza?
Come hanno chiarito i giudici di legittimità nella sentenza in esame, l’eventuale “premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” comporta “non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per «rappresentazione» in forza dell’art. 1412, secondo comma, cod. civ.
Il principio di diritto
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.