La quota spettante agli eredi del beneficiario premorto deve essere in proporzione della quota che sarebbe a quest’ultimo spettata
La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari ma un subentro per rappresentazione
Con una recente sentenza, n. 11101 del 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato l’argomento relativo ad un tema di particolare rilievo, concernente l’eventuale diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario.
Il principio che può essere ricavato dall’ordinanza succitata può essere così riassunto: l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante non opera iure proprio bensì iure hereditatis, e nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario.
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Assicurazione ed eredità: quali implicazioni?
Più in particolare, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato, richiamandosi a precedenti arresti giurisprudenziali che:
- la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicurazione per individuare i creditori della prestazione:
- la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
Cosa accade se il beneficiario di un contratto di assicurazione premuore al contraente?
Sul punto, osserva la Cassazione, allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe a quest’ultimo spettata.
Da ciò se ne ricava che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante, riprendendo testualmente la Cassazione, opera iure hereditatis e in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Si tratta infatti di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.
Con la regola che implica che gli eredi sono identificati con coloro che al momento della morte del contraente abbaino tale qualità, osserva inoltre la Cassazione, coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo.
In conclusione, la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione comporta non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari ma un subentro per rappresentazione.