La legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023) ha riaperto i termini per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, precedentemente prevista dalla legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016).
Si tratta di un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo, che consente l’assegnazione (oltre che la cessione) agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8% (10,5% per le società non operative).
La misura, come specificato, ha carattere straordinario e, consentendo di fatto l’estromissione dei beni dalla società a condizioni agevolate, viene incontro all’esigenza di risolvere l’annoso problema delle società intestatarie di beni destinati al godimento prevalente o esclusivo dei soci, le quali poi, negli anni, si sono rivelate fiscalmente inefficienti ma anche difficili (e cioè costose) da “smantellare”.
Di seguito si riportano i profili salienti della disciplina in parola.
Tipologie di immobili rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione
La misura agevolativa in commento riguarda, sotto il profilo soggettivo, le società residenti (sia operative che non operative) e, sotto quello oggettivo, le assegnazioni effettuate entro il 30 settembre 2023 a favore dei soci delle stesse, purché questi ultimi risultino aventi la qualifica di socio alla data del 30 settembre 2022.
Per quanto riguarda la tipologia di beni immobili interessati (e tralasciando in questa sede la disamina dei beni mobili iscritti nei pubblici registri), invece, essa è la seguente:
- 1) immobili strumentali “per natura” (per tali intendendosi quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione), se concessi in locazione o comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa (ad esempio: l’ufficio locato a terzi);
- 2) immobili “merce”, e cioè quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (ad esempio, gli appartamenti costruiti da una società di costruzioni per la successiva rivendita);
- 3) immobili “patrimonio”, e cioè gli immobili diversi dai precedenti (ad esempio, i fabbricati destinati a civile abitazione).
Imposte sostitutive e agevolazioni indirette
Il regime fiscale applicabile all’assegnazione agevolata dei beni è piuttosto complesso e investe, peraltro, sia la sfera della società che procede all’assegnazione, sia la sfera del socio che beneficia dell’assegnazione stessa.
Volendo però richiamare le previsioni che maggiormente determinano la vantaggiosità della disciplina, queste, in estrema sintesi, sono da ravvisarsi nella possibilità, per la società assegnante, di tassare l’assegnazione mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative), su una base imponibile costituita dalla differenza tra il cosiddetto «valore catastale» dei beni assegnati (art. 52 del Tur-Testo unico dell’imposta di registro) e il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi. Ai sensi della disciplina in parola, pertanto, la società assegnante ha la possibilità di assumere, quale “valore di realizzo” rilevante ai fini della tassazione del bene assegnato, non già il valore di mercato del bene stesso («valore normale» ex art.9 del Tuir), bensì il relativo «valore catastale», tipicamente più basso del primo.
Ai fini della tassazione indiretta, poi, si dispone il dimezzamento dell’imposta di registro altrimenti applicabile, oltre che la debenza delle imposte Ipo-catastali in misura fissa.
Conclusioni
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci è una misura che può presentare dei profili di estremo interesse, soprattutto per le società che detengono immobili con costo storico ridotto rispetto al relativo valore di mercato (come accade tipicamente nel caso degli acquisti più risalenti).
Come indicato in premessa, tuttavia, tale agevolazione ha carattere temporaneo: nello specifico, l’assegnazione deve avvenire entro il 30 settembre 2023 (data in cui deve avvenire, altresì, il versamento del 60% dell’imposta sostitutiva, mentre il restante 40% è dovuto entro il 30 novembre 2023), decadendosi altrimenti dall’opportunità.
Attesa la complessità delle procedure societarie sottese all’assegnazione dei beni ai soci e considerata, altresì, la necessità di valutare correttamente gli impatti fiscali dell’assegnazione (secondo una disciplina che, lo si ripete, presenta una complessità particolare), i soggetti potenzialmente interessati dovrebbero attivarsi quanto prima per un’adeguata pianificazione.
—
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Quali beni possono essere assegnati in maniera agevolata ai soci?
Quale regime Iva si applica?
Gli esperti selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA