Ai fini della fruizione del bonus ciò che rileva è la materiale unificazione delle unità immobiliari
L’agevolazione è fruibile a condizione che nel termine di tre anni gli immobili vengano accorpati in modo definitivo
Con una recente sentenza, n. 21721 del 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema relativo alla fruizione del bonus prima casa, stabilendo che è possibile far valere il regime di favore anche quando si tratta di due immobili attigui ma differenti e situati presso due piani diversi dello stesso stabile.
Tuttavia, osserva la Corte, solo a certe condizioni è possibile fruire del bonus.
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Bonus prima casa su due immobili diversi
Il beneficio sulla prima casa può essere utilizzato anche su due unità immobiliari, osserva la Corte, a condizione che l’acquisto sia effettuato contemporaneamente e vi sia il progetto di unire detti immobili in un’unica unità abitativa, entro tre anni.
Ad avviso della Cassazione è irrilevante la circostanza che due o più immobili, contemporaneamente acquistati, siano situati su livelli diversi del complesso abitativo. Ciò che rileva è la materiale contiguità o l’adiacenza: vale a dire, la possibilità, attraverso specifici interventi edilizi, di accorpare gli immobili.
Termine triennale
La Cassazione osserva, pertanto, che l’agevolazione è fruibile a condizione che nel termine di tre anni gli immobili vengano accorpati in modo definitivo dal punto di vista materiale; non è invece necessario, ai fini della fruizione del bonus, procedere anche ad un aggiornamento catastale.
L’accatastamento può intervenire successivamente rilevando, le risultanze catastale, ai fini probatori.
Bonus prima casa
È bene ricordare che non è possibile fruire dei benefici relativi all’acquisto della prima l’acquisto del diritto assuma una connotazione individualistica in capo a ciascuno dei coniugi e l’acquisto non sia volto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, tra gli altri nell’interpello n. 400/2022 per fruire delle agevolazioni “prima casa” nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge.