Nella pianificazione patrimoniale la domanda non è mai soltanto quanto si paga, ma anche quando. Un patrimonio che resta investito a lungo produce risultati diversi a seconda che il prelievo intervenga a ogni passaggio o una sola volta, quando la ricchezza viene effettivamente attinta. L’ordinamento lo sa e non lo osteggia: l’art. 10-bis, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente fa salva la libertà di scelta tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale.
La questione, semmai, è capire da che cosa quel differimento dipenda. Ed è proprio questo aspetto a distinguere due strumenti che, nella pratica, vengono spesso accostati.
Holding: il differimento si valuta nel tempo
Il tema si era riacceso con l’atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025, che include i differimenti d’imposta tra i vantaggi da attenzionare ai fini dell’abuso del diritto, qualora la tassazione venga rinviata senza una scadenza definita o comunque per un periodo significativo. Da qui è nato un confronto acceso sulle holding che trattengono i dividendi invece di distribuirli ai soci persone fisiche.
L’Agenzia è intervenuta, su questo sfondo, con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 20261, esprimendosi in senso favorevole al contribuente: l’operazione esaminata non integra i presupposti dell’abuso, perché non si consegue alcun vantaggio qualificabile come indebito. Quello che interessa qui, però, non è la fattispecie, bensì il criterio che emerge dalla motivazione.
Il giudizio favorevole è tuttavia espresso a condizione che le risorse rivenienti dai dividendi vengano effettivamente impiegate nell’ambito di un’attività imprenditoriale, e non, invece, destinate a soddisfare indirettamente interessi personali del socio. In altri termini: la legittimità del differimento non dipende solo dall’operazione che lo genera, ma anche da come quelle risorse vengono utilizzate negli anni successivi. È una verifica che si sviluppa nel tempo e che, per definizione, non può essere chiusa in anticipo.
Non si tratta di una criticità della holding, ma di una conseguenza della sua stessa funzione. Il suo trattamento fiscale dipende dalla funzione che la società svolge, e la funzione si dimostra nel tempo, con i fatti. Dove la società serve per governare un gruppo, tenere unito un pacchetto, organizzare un passaggio generazionale di un gruppo industriale familiare, finanziare iniziative imprenditoriali, la struttura è solida e coerente con la funzione per cui è stata creata. Diventa invece più complesso quando non c’è un gruppo da governare né un’attività da finanziare, ma un patrimonio finanziario da preservare e trasmettere: anche chi critica gli eccessi della prassi accertativa riconosce che proprio l’impiego dei dividendi in operazioni di mera tesoreria è il caso limite in cui la questione può legittimamente porsi.2
La polizza vita: una causa diversa, un diverso fondamento
Su un piano diverso si colloca la polizza vita di tipo unit-linked, ma la differenza va colta per quello che è. La polizza non è un contenitore finanziario alternativo alla holding, ma un contratto assicurativo che prevede la copertura di un rischio demografico e risponde a finalità anche previdenziali e successorie. La gestione finanziaria degli attivi è funzionale a queste finalità, non ne prende il posto.
È da questa sua natura che ne deriva anche il trattamento fiscale. La normativa vigente (artt. 44, comma 1, lett. g-quater, e 45, comma 4 TUIR) tratta come redditi di capitale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e ne determina la base come differenza tra quanto percepito e i premi pagati; l’art. 26-ter DPR 600/1973 colloca il prelievo al momento della corresponsione. La fattispecie impositiva è costruita su un unico evento terminale — il riscatto o la liquidazione — e per questo i ribilanciamenti interni al contratto restano fiscalmente irrilevanti.
Qui sta la differenza principale rispetto alla holding e va intesa con precisione. Nella polizza, il differimento non dipende da come verrà usata la liquidità né dalla dimostrazione di una funzione imprenditoriale, ma dalla natura del contratto come assicurativo e dalle regole fiscali che lo disciplinano. Non viene in rilievo la ratio di una disciplina di riorganizzazione societaria, ma quella della norma tributaria applicata — che è il metro di giudizio indicato agli uffici dall’atto di indirizzo per le singole operazioni. Resta che quella qualificazione, pur apprezzandosi alla conclusione del contratto, va preservata per tutta la sua durata.3
Il contratto porta inoltre con sé funzioni che nessuna struttura societaria replica, e che appartengono alla sua natura prima che alla sua fiscalità. Tra queste: la designazione dei beneficiari, che consente di attribuire il capitale per diritto proprio e in forma riservata; l’opportunità di ottenere una copertura assicurativa del premio investito; la separazione tra chi detiene il contratto e chi gestisce gli attivi. Elementi che spiegano perché lo strumento venga utilizzato nelle pianificazioni di lungo periodo e che ne definiscono la natura assicurativa.
In questo quadro, le polizze emesse da compagnie estere in regime di libera prestazione di servizi aggiungono due elementi che pesano nella pianificazione patrimoniale. Il primo è l’articolazione della gestione: il fondo interno dedicato è affidato a un gestore professionale terzo, con un mandato costruito sul profilo del contraente e coerente con l’orizzonte del contratto. Il secondo riguarda la continuità della posizione in caso di mobilità internazionale del contraente, grazie alla capacità di adattare le condizioni contrattuali alle diverse esigenze regolamentari nazionali.
Sono elementi che accompagnano il contratto, senza definirlo. La struttura deve però partire dalle sue finalità previdenziali e successorie e dall’effettiva assunzione di un rischio demografico; anche la gestione finanziaria deve restare coerente con queste caratteristiche nel tempo. È su questo terreno che il contratto si regge, più che sulla destinazione delle somme, ed è qui che si gioca anche la tenuta del suo trattamento fiscale.
Strumenti diversi per obiettivi diversi
Da qui si deduce che non c’è uno strumento che prevalga sull’altro, ma che il fondamento del differimento cambia con la funzione dello strumento. Se l’obiettivo è la titolarità e il governo di partecipazioni industriali, la holding è lo strumento più adatto e il suo trattamento fiscale è pienamente legittimo (come la risposta n. 155/2026 riconosce). Se invece l’esigenza è protettiva e successoria — preservare e trasmettere nel tempo un patrimonio finanziario, con la copertura di un rischio demografico — il contratto assicurativo risponde meglio a questa funzione. In questo caso il differimento della tassazione deriva dalla natura stessa del contratto e non dall’utilizzo della liquidità. Chiedere alla struttura societaria di svolgere una funzione che non le appartiene significa, al contrario, esporla a una verifica che non le compete.
Nella maggior parte delle situazioni patrimoniali complesse queste due esigenze possono convivere. Il punto non è scegliere una delle due, ma distinguerne i ruoli: dove la holding arriva, arriva bene; dove non arriva, la polizza vita non le fa concorrenza, ne completa il disegno. La scelta più solida è quella che assegna a ciascuno strumento il compito per cui è stato pensato.
1 Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, resa su un conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato. Nel caso esaminato la conferitaria esercita attività di locazione immobiliare: il precedente non affronta direttamente l’ipotesi della holding statica pura, ma il metodo di analisi e la condizione posta risultano di interesse generale. Sul perimetro della questione, M. Piazza, Utili non distribuiti, il vantaggio fiscale è marginale, Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2026.
2 E. Zanetti, Sulle holding statiche non serve negare sempre l’abuso, ma occorre perimetrare i casi limite, Eutekne.info, 17 agosto 2026. Per una rassegna del dibattito, G. Buffelli, La mancata distribuzione dei dividendi nelle holding tra autonomia societaria e abuso del diritto, dirittodellacrisi.it, 17 agosto 2026.
3 La giurisprudenza che si è occupata della riqualificazione dei contratti unit-linked ha valorizzato anche elementi successivi, fra cui le caratteristiche degli attivi sottostanti e il ruolo effettivamente esercitato dal contraente nelle scelte di investimento.
(Articolo a cura di Filippo Mancini, Senior Wealth Planner di Utmost)


