Firma leggera per i contratti bancari

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Il Decreto liquidità semplifica i rapporti tra intermediario e cliente retail. Ma restano alcune insidie applicative che richiedono una gestione puntuale di rischi legali ed operativi derivanti dall’impiego della norma provvisoria

La pandemia dovuta al coronavirus che sta affliggendo l’Italia ed il mondo intero, oltre a cambiare le nostre vite, sta lasciando una forte traccia nella regolamentazione emanata per fronteggiare l’emergenza. Anche i rapporti tra banca e cliente al dettaglio sono interessati ed il recente Decreto Liquidità ha inciso sulle modalità di conclusione a distanza dei contratti bancari con la clientela retail. All’art. 4 si detta una disciplina emergenziale di tipo transitorio per la conclusione dei contratti e per l’esercizio del diritto di recesso, consentendo al cliente retail l’utilizzo della posta elettronica ordinaria al posto della firma elettronica avanzata e di quella qualificata o digitale.
Questa equiparazione delle modalità di “firma” dei contratti compiuta dalla legge lascia intatto il principio del requisito di forma scritta a pena di nullità previsto dal Tub per i contratti bancari. La norma fa sì che il consenso prestato tramite una semplice mail ordinaria sostituisca provvisoriamente quello normalmente espresso nelle tecniche di comunicazione a di- stanza mediante l’impiego della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata ai fini del rispetto del principio della forma scritta. Nelle stesse modalità può essere esercitato il diritto di recesso dai contratti.

Una semplificazione importante, ma non priva di insidie applicative: le grandi aziende sono escluse dalla nuova disciplina che, volendo tutelare i contraenti deboli e meno organizzati accoglie i clienti privati o professionisti e le microimprese, ma non le medie o le grandi ritenute probabilmente tutte nella piena disponibilità della firma digitale. La deroga poi non si estende ai contigui settori della prestazione dei servizi d’investimento e di quelli assicurativi. Mediante l’uso della mail ordinaria un cliente al dettaglio può aprire un conto corrente, accedere ad un finanziamento, ma non può sottoscrivere un servizio di gestione patrimoniale individuale oppure acquistare una polizza assicurativa.

Un punto decisamente importante riguarda l’archiviazione dei documenti ed il rispetto del principio di immodificabilità. Va gestito l’intero processo affinché metta il cliente in condizione di prestare il proprio consenso in modo chiaro ed agevole, consentendo il rispetto della scelta delle molte opzioni normalmente previste dalla modulistica bancaria.
Nel rapporto fisico allo sportello la contrattualistica utilizzata dagli istituti bancari, come noto, prevede molteplici opzioni e riquadri nei quali devono essere apposte le firme da parte del cliente. Replicare in modo efficiente e sicuro lo stesso processo a distanza mediante l’uso della posta elettronica ordinaria, e non con l’applicazione della firma digitale sulle singole parti del contratto interessate, non è un compito semplice sotto il profilo organizzativo e procedurale, anche in considerazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela che restano immutati.

Diventa quindi dirimente da parte delle banche e degli intermediari finanziari gestire i rischi legali ed operativi derivanti dall’impiego di questa nuova tecnica, definendo chiari processi che riescano a mediare tra la facilità e semplicità di utilizzo da parte del cliente ed il rispetto delle norme evitando rischi di nullità e di futuro contenzioso giudiziale che potrebbero pregiudicare in modo sistemico la stabilità dei volumi di affari svolti dalle banche nei confronti dei clienti.

Questa deroga transitoria introdotta per decreto rappresenta un banco di prova importantissimo. Il suo corretto funzionamento in questo momento di emergenza rappresenterà inevitabilmente un precedente che, se si dimostrasse positivo e funzionale, potrebbe portare ad accettare forme di consenso alternative più agili e coerenti con l’operatività a distanza.

Si dice spesso che dopo il Covid 19 il mondo non sarà più come prima. Questo potrebbe valere anche per le modalità di conclusione dei contratti a distanza in un mondo nuovo dove l’operatività da remoto sarà sempre più importante rappresentando un profilo determinante dello smart living. Anche le peggiori tragedie posso portare delle opportunità: i fornitori di servizi bancari trovano in questa situazione una straordinaria conferma che l’on line rappresenta una enorme opportunità di penetrazione commerciale in un mercato sempre più destinato per scelta o per necessità a passare dal fisico al virtuale.

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