Mediazione al via le nuove regole e i nuovi incentivi fiscali

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A certe condizioni, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Indice

A partire dal 30 giugno decidere di fruire dei meccanismi di risoluzione alternativa della controversia (Adr) conviene anche in ottica fiscale

Entrano in vigore le nuove regole in materia di mediazione, così come previste dalla riforma Cartabia

Le novità in materia di mediazione

Se già il 28 febbraio erano state introdotte alcuni importanti novità in materia di mediazione, in particolare attraverso, tra le altre:

  • l’esplicita previsione di indipendenza del mediatore
  • la facoltà di derogare su accordo delle parti alla competenza territoriale dell’Organismo di mediazione 
  • l’avvio della mediazione in modalità telematica
  • la sottoscrizione del verbale conclusivo della mediazione 

a partire dal 30 giugno, invece, si è previsto l’ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato, la fissazione dei requisiti di serietà ed efficienza degli organismi di mediazione.

Più in particolare, a partire dal 30 giugno:

chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.

In questi casi, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. 

Incentivi fiscali

Tra le altre novità, inoltre, si annoverano quelle di tipo fiscale.

In particolare:

  • il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente
  • ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro
  • quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori
  • alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento
  • quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione
  • i crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà
  • è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto
  • agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

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di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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