Limiti all’uso dei contanti: le regole per gli assegni

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È elevata a 5 mila euro la soglia prevista per l’utilizzo del contante

Indice

Assegni bancari e titoli al portatore non seguono la stessa disciplina del contante

Permane la soglia di mille euro per il trasferimento di denaro e per l’emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di non trasferibilità

Limiti all’utilizzo del contante

A decorrere dal 1° gennaio 2023, è vietato il trasferimento di denaro contante e di  titoli  al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a  qualsiasi  titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente  pari  o superiore a 5000 euro.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa  o  il  titolo, è vietato  anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla  soglia,  che appaiono  artificiosamente  frazionati.

Questa è la disciplina, di cui all’art. 49 del Dlgs. 231/2007, relativa all’utilizzo del contante, o meglio alle limitazioni all’uso del contante, così come da ultimo aggiornata al 1 gennaio 2023.

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Limiti per i titoli al portatore

Tuttavia, la stessa norma prevede che altra sorte spetti agli assegni  bancari  e  postali

Questi, quando emessi  per  importi  pari  o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome  o  della ragione   sociale   del  beneficiario   e   la   clausola di non trasferibilità.

Più in particolare, la clausola ”non trasferibile” è obbligatoria per importi pari o superiori a euro 1.000 e gli assegni devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario.

I carnet assegni possono essere in forma libera per importi inferiori a euro 1.000 e mediante apposizione della clausola di “non trasferibilità” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a Euro 1.000.

Inoltre, e sulla base di questa disciplina, con una recente pronuncia n. 23819/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che le modifiche legislative intervenute sulla soglia individuata per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore, di cui al predetto art. 49, non rilevano per gli assegni bancari e postali di imposto superiore o pari a 1000 euro.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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