Trust e fondo patrimoniale: il confronto. Ecco come scegliere

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Immagine con un dito che punta sulla parola trust, scritta in azzurro

Fondo patrimoniale e trust familiare rispondono a esigenze diverse di protezione e gestione del patrimonio. Due recenti pronunce della Cassazione ne chiariscono confini, possibilità di convivenza e limiti nei confronti dei creditori: il primo resta legato ai bisogni della famiglia coniugale, mentre il trust offre maggiore flessibilità per patrimoni complessi e progetti intergenerazionali.

Indice

Il confronto tra fondo patrimoniale e trust familiare muove da una funzione comune – la destinazione di beni al soddisfacimento di interessi familiari – ma si sviluppa lungo direttrici diverse per ambito oggettivo, durata e governo del patrimonio. Il fondo patrimoniale opera entro uno schema tipico, incentrato sui bisogni della famiglia coniugale; il trust consente invece di definire un programma destinatorio più ampio, modellato sulla composizione degli attivi e sull’articolazione, anche intergenerazionale, degli interessi da soddisfare. La scelta dello strumento dipende, pertanto, dalla funzione concreta che esso è chiamato ad assolvere.

Le più recenti pronunce della Cassazione precisano il diverso spazio operativo dei due istituti. La sentenza della Corte di Cassazione n. 18809 del 9 giugno 2026 riconosce che trust familiare e fondo patrimoniale possono concorrere o essere utilizzati in alternativa; l’ordinanza della Cassazione n. 21617 del 24 giugno 2026 ribadisce la natura gratuita della costituzione del fondo ai fini dell’azione revocatoria, anche quando l’atto persegua una finalità assistenziale particolarmente meritevole.

Fondo patrimoniale: beni, durata e tutela dai creditori

La tipicità del fondo patrimoniale ne definisce, al contempo, l’utilità e i limiti. Il vincolo può avere a oggetto soltanto immobili, beni mobili registrati e titoli di credito, i cui frutti devono essere destinati ai bisogni della famiglia. L’amministrazione è regolata dalle norme sulla comunione legale e la durata resta legata alle vicende del matrimonio, fermo restando che, in presenza di figli minori, il fondo perdura fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo di essi.

Il fondo patrimoniale si presta, quindi, alla destinazione di un insieme circoscritto di beni – tipicamente la casa familiare o altri immobili – a esigenze attuali e riconoscibili della famiglia coniugale. Di portata limitata, se non precluso, quando il progetto riguarda partecipazioni societarie, patrimoni eterogenei, più generazioni o richiede regole di amministrazione e distribuzione destinate a operare oltre le vicende del rapporto coniugale.

Anche gli effetti nei confronti dei creditori sono specificamente delimitati. Ai sensi dell’art. 170 c.c., l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti è esclusa soltanto per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Non si determina, pertanto, un patrimonio indiscriminatamente sottratto alle pretese creditorie: assumono rilievo la causa concreta dell’obbligazione e la conoscenza del creditore, mentre la nozione di bisogni familiari è interpretata in senso ampio. Un debito professionale o imprenditoriale non può essere considerato, per ciò solo, estraneo alla famiglia.

Trust familiare: flessibilità, gestione e segregazione patrimoniale

Il trust opera secondo una tecnica diversa. Il disponente trasferisce i beni al trustee che ne acquista una titolarità funzionale ed è tenuto ad amministrarli in conformità al programma definito nell’atto istitutivo. Il fondo in trust può comprendere immobili, liquidità, portafogli finanziari, partecipazioni, opere d’arte e, più in generale, beni suscettibili di valutazione economica. Durata, beneficiari, criteri distributivi e poteri gestori possono essere definiti in funzione delle caratteristiche del patrimonio e degli interessi perseguiti.

La differenza assume particolare rilievo anche sul piano patrimoniale. Nel fondo patrimoniale i beni restano nella sfera giuridica dei coniugi e l’art. 170 c.c. introduce un limite relativo alla loro esecuzione. Nel trust, se il trasferimento è effettivo, i beni escono dal patrimonio del disponente e sono segregati rispetto alle vicende personali e obbligatorie del trustee. La posizione dei creditori dei beneficiari dipende, invece, dalla natura e dall’esigibilità dei diritti loro attribuiti.

La maggiore flessibilità del trust ne giustifica l’impiego quando il programma deve estendersi oltre la durata del matrimonio, accompagnare più generazioni, assicurare continuità nella gestione di un’impresa o disciplinare il sostegno di soggetti vulnerabili mediante regole non destinate a esaurirsi con il raggiungimento della maggiore età. Il trust consente, inoltre, di affidare la gestione a un soggetto indipendente e professionalmente qualificato, separando l’amministrazione del patrimonio dal godimento dei benefici.

Trust e fondo patrimoniale possono convivere

La sentenza n. 18809/2026 chiarisce questo spazio operativo. La controversia riguardava un trust nel quale una nonna aveva conferito partecipazioni societarie di sua proprietà, indicando quali beneficiarie principali le nipoti, allora minori, e affidando la gestione, per una durata di cinquant’anni, a un trustee estraneo al nucleo familiare. Secondo i ricorrenti, l’operazione avrebbe eluso le disposizioni inderogabili del fondo patrimoniale relative all’amministrazione dei beni e alla durata del vincolo.

La Cassazione ha respinto tale impostazione. Nessuna attribuzione era stata effettuata in favore del coniuge superstite e i beni erano stati destinati ai minori attraverso l’intervento di un trustee. La fattispecie non integrava, quindi, un fondo patrimoniale e non poteva essere assoggettata alla relativa disciplina. Le norme degli artt. 167 e seguenti c.c., ancorché inderogabili nell’ambito dell’istituto cui appartengono, non possono essere estese a un’operazione diversa per il solo fatto che anch’essa persegua interessi familiari.

Il trust familiare e il fondo patrimoniale possono, pertanto, concorrere nell’ordinamento, ciascuno secondo la propria struttura e disciplina. La presenza di uno strumento tipico destinato ai bisogni della famiglia non preclude il ricorso al trust, né impone che l’amministrazione dei beni destinati a minori sia necessariamente attribuita a uno dei genitori.

La nomina di un trustee diverso dai genitori non è stata, infatti, ritenuta contraria a norme imperative. La Corte ha richiamato l’art. 356 c.c. che consente a chi dona o dispone per testamento in favore di un minore di nominare un curatore speciale per l’amministrazione dei beni. L’attribuzione realizzata mediante il trust è stata inoltre ricondotta alla donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c., poiché l’arricchimento dei beneficiari si realizza attraverso l’ufficio del trustee.

Il riconoscimento di questo più ampio spazio operativo non consente, tuttavia, di utilizzare il trust per eludere disposizioni inderogabili dell’ordinamento italiano. Restano fermi i limiti posti dalla Convenzione dell’Aja in materia di norme imperative, norme di applicazione necessaria e ordine pubblico. Assumono quindi rilievo la tutela dei legittimari, la genuinità del trasferimento al trustee e l’effettiva autonomia di quest’ultimo. Un trust nel quale il disponente conservi il controllo sostanziale dei beni, oppure strutturato per ledere diritti già esistenti, resta esposto alle relative contestazioni.

La segregazione patrimoniale non costituisce, del resto, una conseguenza automatica della qualificazione formale dello strumento. Essa presuppone un effettivo trasferimento dei beni, una coerente distribuzione dei poteri e l’autonomia del trustee nell’attuazione del programma. Se tali elementi sono contraddetti dalle previsioni dell’atto o dalla concreta gestione, la complessità del trust non rafforza il progetto, ma ne accresce i profili di vulnerabilità.

Fondo patrimoniale e creditori: quando il vincolo è revocabile

L’ordinanza n. 21617/2026 completa il confronto dal versante del fondo patrimoniale. Nel caso esaminato, i coniugi avevano destinato al fondo l’unico immobile di proprietà di uno di essi dopo avere prestato una fideiussione per un debito di importo rilevante. A sostegno della validità dell’atto ne evidenziavano la finalità assistenziale in favore di un minore gravemente disabile e la riconducibilità ai doveri di solidarietà familiare.

La Cassazione ha confermato la revocabilità dell’atto. La costituzione del fondo patrimoniale effettuata da entrambi i coniugi conserva natura gratuita, poiché al sacrificio derivante dall’apposizione del vincolo non corrisponde alcuna controprestazione. La particolare meritevolezza dell’interesse perseguito non modifica la causa dell’operazione e non la trasforma in un atto oneroso.

Poiché il credito era anteriore alla costituzione del fondo, era sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, desumibile anche in via presuntiva dalle circostanze del caso. La Corte ha inoltre precisato che l’art. 170 c.c. non limita l’esperibilità dell’azione revocatoria: la disposizione riguarda i limiti all’esecuzione sui beni del fondo, mentre la revocatoria è diretta a ricostituire la garanzia patrimoniale generica del creditore mediante la dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto.

La pronuncia conferma che la meritevolezza della finalità familiare e la stabilità dell’effetto patrimoniale operano su piani distinti. La destinazione di un bene all’assistenza di un soggetto vulnerabile, alla casa familiare o alla continuità dell’impresa può essere pienamente legittima; non è tuttavia sufficiente a rendere opponibile il vincolo quando l’atto intervenga in presenza di una situazione debitoria già definita o riconoscibile.

Fondo patrimoniale o trust: come scegliere

La scelta tra i due strumenti deve quindi essere compiuta sulla base della funzione concretamente perseguita. Il fondo patrimoniale risulta normalmente più efficiente quando i coniugi intendano destinare determinati beni ai bisogni attuali della famiglia attraverso un vincolo tipico, con regole di amministrazione già definite dal legislatore. Il trust è più appropriato quando occorrano una durata autonoma dalle vicende matrimoniali, un patrimonio eterogeneo, una gestione indipendente, beneficiari appartenenti a più generazioni o criteri di attribuzione costruiti su misura.

Alla maggiore flessibilità del trust corrispondono maggiori esigenze di progettazione, amministrazione e controllo. La scelta della legge regolatrice, l’indipendenza del trustee, i poteri eventualmente riservati al disponente, i diritti dei beneficiari e il trattamento civilistico e fiscale delle attribuzioni devono comporre un disegno unitario. Nel fondo patrimoniale, la minore flessibilità è compensata dalla certezza di una disciplina codificata, la cui applicazione resta tuttavia circoscritta ai beni, ai soggetti e alle finalità individuati dalla legge.

I due istituti possono anche convivere, purché siano destinati ad assolvere funzioni distinte e non vengano sovrapposti meccanicamente. Il fondo patrimoniale può essere utilizzato per le esigenze correnti della famiglia coniugale; il trust può governare partecipazioni societarie o altri attivi destinati a un progetto intergenerazionale. La sentenza n. 18809/2026 conferma la legittimità di tale concorso; l’ordinanza n. 21617/2026 ricorda che la tenuta di qualsiasi vincolo deve essere valutata anche alla luce del momento in cui viene istituito e della situazione patrimoniale del disponente.

In ordine alla scelta, la domanda corretta è quale strumento realizzi in modo credibile il programma familiare prima. Ciascun istituto esprime una diversa combinazione di destinazione, durata, governance e limiti di opponibilità. La qualità della pianificazione risiede nella coerenza tra lo strumento prescelto e la funzione che esso deve realizzare, non nella maggiore complessità della struttura adottata.

(Articolo scritto in collaborazione Andrea Mirabella, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici)

di Paolo Ludovici

È socio di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici dal 2021 a seguito della fusione con L&P – Ludovici Piccone & Partners, studio da lui fondato nel 2014. È specializzato su tutte le aree del diritto tributario in particolare sui temi di pianificazione dei patrimoni personali e dei trust. Ricopre diversi ruoli di rilievo nell’ambito istituzionale della riforma fiscale nazionale e nel settore del private banking ed è membro di importanti organizzazioni professionali.

di Andrea Mirabella

Andrea Mirabella, TEP, è un avvocato specializzato in fiscalità domestica e internazionale e wealth management. Assiste la clientela high net worth nella pianificazione fiscale, patrimoniale e successoria, anche in ambito cross-border, con particolare attenzione ai trust, ai patrimoni artistici e alla fiscalità finanziaria e immobiliare. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2015, è membro di STEP dal 2019 e ha maturato oltre dieci anni di esperienza in primari studi legali internazionali.

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