Residenza fiscale: trasferirsi all’estero è più difficile di quanto sembri
L’estate induce in tentazione, anche in tema di residenza fiscale delle persone fisiche: per intenderci, all’insegna di “mollo tutto e apro un chiosco a Formentera” (o nella località che più vi aggrada).
Ci sono ovviamente situazioni meno esotiche, ma altrettanto radicali, basti pensare alla fuga di cervelli (giovani) dall’Italia per trovare lavoro (migliore) all’estero.
Come generalmente accade, anche l’Italia è piuttosto generosa nell’accogliere, tra i propri contribuenti, nuovi soggetti provenienti dall’estero: in fondo si tratta di allargare la platea degli “abbonati” al fisco italiano; non lo è altrettanto quando qualcuno vuole cancellare l’abbonamento e trasferirsi all’estero.
Vediamo il perché, non prima di aver sgombrato il campo da un equivoco abbastanza diffuso tra i non addetti ai lavori: acquisire la residenza fiscale, ad esempio a Dubai, non implica di per sé l’averla persa in Italia, in quanto, in realtà, le residenze si possono anche cumulare, con conseguenze che vedremo più oltre.
Vale la pena ribadire, però, che guadagnare una residenza è generalmente più facile che perderla.
Quando il Fisco italiano considera “sospetto” il trasferimento all’estero
In prospettiva italiana, va subito rilevato che alcuni trasferimenti sono di per sé “sospetti”: sono quelli verso Stati che l’Italia considera paradisi fiscali, tipicamente a causa del basso livello di tassazione e/o della scarsa collaborazione delle autorità locali; ad esempio, Montecarlo, dove le persone fisiche non pagano alcuna imposta.
In tal caso, si presume che il trasferimento sia fittizio: tocca al contribuente dimostrare al fisco italiano il contrario. Se lo stesso soggetto si trasferisce invece in paesi “normali” (ad esempio, Germania), tocca al fisco italiano dimostrare eventualmente che il trasferimento non è genuino.
I tre criteri per acquisire o perdere la residenza fiscale in Italia
Come si guadagna o si perde la residenza fiscale nel caso delle persone fisiche?
Ogni paese ha le sue regole (a Montecarlo occorre essere, in buona sostanza, piuttosto facoltosi); per quanto riguarda l’Italia, è sufficiente integrare uno dei seguenti criteri:
- 1) essere iscritti all’anagrafe di un comune italiano;
- 2) avere la residenza o il domicilio ai sensi del Codice civile;
- 3) essere fisicamente presenti nel territorio italiano.
Ciascuna di queste condizioni (ribadisco, ne basta una) devono sussistere per la maggior parte dell’anno (i.e. 183 giorni), contando anche le frazioni di giorno (mezza giornata sulla rivera ligure e mezza giornata in Costa Azzurra, ad esempio).
Peraltro, se in occasione di un trasferimento di residenza all’estero ci si “dimentica” di cancellare l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, per iscriversi all’Aire(anagrafe degli italiani residenti all’estero), a differenza del recente passato, non tutto è perduto: si può sempre fornire la prova al fisco italiano che, dimenticanza a parte, la residenza è stata effettivamente trasferita all’estero.
Il criterio dell’anagrafe, come si può facilmente intuire, è di agevole gestione; lo sono molto meno quelli restanti: ad esempio, il padre di famiglia che prende la residenza a Dubai, ma ha la famiglia (moglie e due minori) a Milano, continuerà a risultare fiscalmente residente (anche) in Italia, a causa del domicilio (relazioni affettive) riconducibile al bel Paese.
Il punto è in definitiva questo: per perdere la residenza fiscale in Italia occorre risultare “negativi” a tutti tre i test:
- 1) non essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente;
- 2) non avere la residenza o il domicilio ai sensi del Codice civile;
- 3) non essere fisicamente presenti sul territorio italiano,
il tutto per più di 183 giorni in ciascun anno.
Cosa cambia quando si perde la residenza fiscale italiana
Ciò chiarito, va rilevato che le implicazioni del trasferimento di residenza fiscale sono molteplici e complesse, ma essenzialmente la modifica di “status” (da residente a non residente) comporta una conseguenza fondamentale: lo Stato italiano perde la potestà impositiva su tutti i redditi ovunque prodotti dalla persona fisica “migrata”, e ne acquisisce una, molto più limitata, circoscritta ai soli redditi prodotti in Italia dalla persona stessa.
Quanto alla cosiddetta “exit tax” (tassazione delle plusvalenze latenti, i.e. non ancora realizzate), la stessa non si applica alle persone fisiche non imprenditori (motivo in più per vagheggiare un trasferimento all’estero).
Doppia residenza fiscale: come funzionano le tie-break rules
Infine, nel caso la stessa persona fisica si trovi ad essere fiscalmente residente in due Stati, soccorrono normalmente le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, che prevedono una norma specifica (tipicamente l’articolo 4) volta a stabilire in quale Stato debba essere ricondotta, in via esclusiva, la residenza fiscale della persona – sono le cosiddette tie-break rules, congegnate per rivelare quale, tra i due Stati, vanti un legame personale, affettivo od economico più forte con il potenziale “abbonato”.

