Criptovalute e MiCar cosa cambia per operatori e investitori
Il mercato delle criptovalute è cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo decennio e le regole a disciplina del fenomeno non sempre sono riuscite a rimanere al passo e porsi come argine rispetto ai rischi per i clienti investitori.
Consob e Banca d’Italia già nel 2021, con comunicato congiunto, riconoscevano il principio ed avvisavano i c.d. cripto-investitori del fatto che “in assenza di un quadro regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-attività presenta rischi di diversa natura, tra cui:
- la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti;
- l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate. […]
Al momento, quindi, l’acquisto di cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela; segnatamente dette attività non sono soggette a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza”.
L’emanazione del regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (‘MiCar) e la sua entrata in vigore segnano dunque una tappa importante per colmare il divario tra diffusione e regolamentazione del fenomeno.
MiCAR: stop ai VASP, arrivano i CASP autorizzati
In particolare, il 30 giugno è scaduto il semestre di tolleranza concesso agli operatori che già offrivano al 31 dicembre 2025 servizi di attività virtuali come lo scambio di cripto-valute (‘Vasp’) per poter continuare ad operare sul mercato.
Già dal 2022 per tali operatori era obbligatoria l’iscrizione nella sezione speciale dell’apposito registro dei Cambiavalute Virtuali presso l’Organismo Agenti e Mediatori (‘Oam’).
Con l’avvento del MiCar il requisito dell’iscrizione presso l’Oam è superato e per poter continuare ad operare in Italia (e nell’Unione Europea) i Vasp devono godere di apposita autorizzazione ad operare come Casp (Crypto-asset service provider).
Il nodo “autorizzazione” è tutt’altro che una formalità e ha dato al momento risultati difficilmente prevedibili a priori: il 1° luglio alcuni tra gli operatori più noti risultano aver sospeso in Italia l’attività vera e propria, pur rimanendo presenti per concedere ovviamente ai loro clienti la possibilità di trasferire i propri crypto-assets presso diverse piattaforme o prelevarne il controvalore.
Casp autorizzati: cosa devono fare gli operatori di criptovalute
L’Autorità Europea per la Sicurezza ed i Mercati (Esma) è stata chiara in proposito. Con un primo statement emesso ad aprile ed integrato nei dettagli con un secondo statement di giugno 2026, Esma ha da un lato imposto che i piani di c.d. wind-down debbano avvenire in modo ordinato così da evitare che i clienti subiscano un danno, dall’altro ha previsto che i soggetti privi di autorizzazione debbano cessare immediatamente le attività di acquisizione clienti e apertura di nuovi rapporti e limitare i servizi a quanto necessario per cedere, trasferire o chiudere le posizioni.
Clienti ed investitori hanno ricevuto le comunicazioni previste dal proprio operatore che abbia cessato l’operatività, con le istruzioni per la tutela dei propri diritti. In ogni caso, ciascun interessato può verificare facilmente se il proprio operatore risulti autorizzato o non, anche attraverso applicazioni e siti dedicati (si veda, ad esempio, https://eucompliant.exchange/).
MiCar rafforza la tutela degli investitori in criptovalute
Il nuovo sistema costituisce una evoluzione a tutela del cliente.
In passato, infatti, la registrazione del Vasp presso l’Oam avveniva in base a procedimento caratterizzato da discrezionalità basata su presupposti dai caratteri prevalentemente formali.
L’autorizzazione Casp garantisce invece un controllo preventivo sugli svariati requisiti richiesti a garanzia dell’affidabilità degli operatori da parte delle Autorità di vigilanza e che attengono non solo all’operatore in sé, ma anche ai soggetti che detengano partecipazioni qualificate nel veicolo operativo.
Sono inoltre da soddisfare alcuni caratteri di prudenzialità dell’operatore, a garanzia dei quali sono valutati i fondi propri e/o la presenza di polizza assicurativa, oltre che l’adozione di assetti di governance e struttura organizzativa adeguati rispetto all’attività.
Infine, anche una volta ottenuta l’autorizzazione, viene mantenuta la supervisione sull’operatore autorizzato, a maggiore garanzia di tutela per i cripto-investitori.
Criptovalute e Fisco: tasse, plusvalenze e stablecoin nel 2026
L’autorizzazione prevista dal MiCar per gli operatori in relazione all’esercizio della loro attività non costituisce l’unico cambiamento rilevante del 2026 per i cripto-investitori, che hanno visto parzialmente modificarsi anche il loro rapporto col fisco.
Imposta di bollo e Ivca (l’imposta sul valore delle cripto-attività) sono rimaste invariate: entrambe restano pari al 2 per mille, ed invariato rimane anche il meccanismo di calcolo della base imponibile.
È salita invece dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dalle persone fisiche non imprenditori per le plusvalenze da cripto-assets. L’imposta è dovuta al momento del realizzo, pertanto non rileva la data di acquisto delle cripto-attività. Conseguentemente, anche l’aliquota dovuta è quella vigente al momento della vendita: la nuova aliquota del 33% si applica alle plusvalenze da vendita successiva al 31 dicembre 2025 indipendentemente dal momento di acquisto.
L’aliquota del 26% continua invece a trovare applicazione per i token di moneta elettronica denominati in Euro che rispettino i requisiti MiCar (c.d. ‘Emt’): si tratta di cripto-attività categorizzabili come c.d. stablecoin, che mirano a mantenere un valore stabile attraverso il riferimento al valore di una valuta ufficiale.
Controlli fiscali sulle criptovalute: la Dac8 cambia tutto
Migliora, infine, il sistema dello scambio di informazioni e conseguentemente sono potenziati i controlli: la Direttiva 2023/2226/Ue (c.d. ‘Dac8’) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ha trovato attuazione con estensione alle cripto-attività del meccanismo di scambio automatico di informazioni fiscali tra i Paesi Membri dell’Unione Europea.
Lo scambio automatico riguarda anche i Paesi Extra-Ue che hanno firmato l’apposito accordo multilaterale (il c.d. ‘Aeoi’): lo scambio tra le autorità fiscali sarà annuale e comprenderà una serie predefinita di informazioni sui conti finanziari e sulle transazioni in criptovalute.
In altri termini, da un lato l’Agenzia delle Entrate riceverà dai Casp i dati sugli utenti e sulle operazioni effettuate, dall’altro potrà incrociare i dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni e procedere così a verifiche più efficaci riguardo, ad esempio, la compliance agli obblighi dichiarativi.
