L’andamento del credito deteriorato è strettamente correlato all’andamento dell’economia reale
Dal punto di vista fiscale le operazioni di cessione di Npl pongono alcuni interrogativi, in particolare in relazione al regime Iva applicabile
Altrimenti detto, la contrazione economica che ha toccato la maggior parte dei contribuenti, unitamente alla fine delle moratorie, aumenterà le difficoltà dei debitori di tenere fede agli impegni assunti e, di contro, farà crescere il rischio di credito per gli istituti ed enti finanziari.
Ebbene, è un fatto che il mercato dei Npl (vale a dire dei crediti la cui incertezza d’incasso risulta molto elevata), benché rifletta una condizione di sofferenza finanziaria in quanto correlato all’andamento dell’economia in crisi, è fiorente e in continua crescita e, come tale, genera ritorni rilevanti per gli operatori specializzati.
Dal punto di vista fiscale, le operazioni di cessione di Npl pongono alcuni interrogativi, in particolare in relazione al regime Iva applicabile.
A differenza di quanto non accada per i crediti in bonis, le cui cessioni benché rilevanti a fini Iva (a certe condizioni) sono considerate in regime di esenzione per gli attori coinvolti, nell’ambito dei Npl sono numerose le criticità sorte.
Premesso che anche in materia di crediti in sofferenza l’alienazione a terzi può avvenire in diversi modi (cessione del credito, cessione di crediti individuabili in blocco, cessione nel corso di operazioni di cartolarizzazione, cessione nell’ambito di operazioni straordinarie), è appena il caso di soffermare l’attenzione sulla rilevanza ai fini Iva della cessione di Npl.
La cessione di crediti deteriorati deve intendersi come prestazione di servizi esente da Iva ex art. 10 co. 1 n. 1) del DPR 633/72, effettuata dal cessionario del credito, in quanto “strumentale rispetto all’attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria”.
Stante la natura dell’asset ceduto (crediti) e la contropartita fornita dall’acquirente, si deve ritenere che l’operazione di cessione sia infatti contraddistinta dalla natura finanziaria e come tale ricade nel regime di esenzione Iva; in quanto riconducibile al novero delle prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento.
Nel documento, inoltre, l’Agenzia ha affermato che per determinare la base imponibile della cessione di crediti deteriorati bisogna prendere a riferimento la differenza fra il valore economico dei crediti al momento della cessione unitamente al prezzo pagato (al cedente) per l’acquisto degli stessi.
Tale “valore economico” dei crediti, è perciò il parametro da utilizzare per determinare la base imponibile della cessione di Npl, in quanto riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di crediti deteriorati all’esito di analisi dettagliate e documentate circa l’effettivo valore degli stessi.