Sulla base della proposta avanzata dalla Commissione europea, le informazioni raccolte verrebbero automaticamente scambiate tra le amministrazioni fiscali di tutti gli stati Ue, costituendo un
allarmante attacco alla privacy
L’identificazione dei soggetti colpiti da tale obbligo di reporting è affidato a un primo test per effetto del quale sono da considerare a rischio di essere “shell company” quelle società residenti in uno Stato diverso da quello in cui risiede l’azionista/i di controllo e che integrano congiuntamente per due periodi d’imposta consecutivi alcuni parametri. Ovvero, innanzitutto, più del 75% dei ricavi dell’entità deriva da passive income (dividendi, interessi, ecc.), oppure più del 75% del valore contabile delle attività è costituito da beni immobili, beni mobili detenuti per scopi privati con un valore superiore a 1 milione di euro, oppure da partecipazioni societarie; più del 60% del valore contabile di beni immobili o beni mobili detenuti per scopi privati con un valore superiore a 1 milione è situato al di fuori dello Stato membro di residenza della società oppure almeno il 60% dei passive income è conseguito o pagato attraverso operazioni transfrontaliere; le funzioni decisionali e relative al day-to-day management dell’entità sono esternalizzate.
Il solo superamento di tale test non determina che la società si consideri “di comodo”, ma impone comunque alla società un onere di reporting che si sostanzia nell’indicazione di una serie di informazioni rilevanti ai fini di un secondo test (dal cui superamento consegue la qualificazione della società come di comodo). Tali informazioni, corredate da appositi documenti giustificativi, includerebbero: indirizzo e tipo dei locali a disposizione della società; ammontare dei ricavi lordi e loro natura; ammontare dei costi e loro natura; tipo di attività svolte; numero di amministratori e dipendenti a tempo pieno, loro qualifiche e autorizzazioni e luogo di residenza; attività esternalizzate; numero di conto bancario, eventuali mandati conferiti per accedere al conto bancario e per utilizzare o emettere istruzioni di pagamento e prove dell’attività del conto. Le autorità fiscali che ricevono tali informazioni sono tenute a scambiarle automaticamente tra tutti gli Stati membri, includendo altresì una sintesi delle prove documentali fornite. Si tratterebbe di uno scambio automatico di informazioni particolarmente invasivo e probabilmente del tutto sproporzionato rispetto agli obiettivi della proposta di direttiva. Attualmente la proposta di direttiva si applica nei confronti delle società comunitarie; tuttavia, la Commissione ha già annunciato che nel 2022 presenterà una nuova proposta inerente le società costituite al di fuori dell’Ue. Inoltre, poiché le disposizioni della proposta di direttiva si applicherebbero dal 1° gennaio 2024 e lo status di shell company sarebbe determinato sulla base dei due periodi di imposta precedenti (2022 e 2023), è doveroso tenerne conto già da ora.
Questo articolo è tratto dal numero di aprile del magazine We Wealth