Con la proposta di cointestare il mutuo le parti contraenti raddoppiano le garanzie offerte alla banca e quindi la propensione dell’ente a concedere il finanziamento
In caso di separazione l’accollo del mutuo consente al coniuge interessato di diventare, a certe condizioni, unico proprietario dell’immobile
E invero, se, da un lato, il mutuo cointestato amplia le possibilità di accedere al finanziamento, dall’altro, aumenta le criticità economiche cui possono andare incontro i partner, posto che la coppia, dunque le parti contraenti, potrebbe entrare in crisi o, persino, separarsi.
A tal riguardo, occorre comprendere cosa accade al mutuo e quali sorti segue il finanziamento in caso di separazione.
In tale circostanza, è bene chiarire che la banca, trattandosi di obbligazione solidale, potrà rivalersi per l’intero su uno dei due debitori; sarà poi compito del partner che ha pagato l’intera rata cercare di ottenere dal compagno insolvente la quota aggiuntiva versata a causa del mancato pagamento.
Laddove il mancato pagamento, invece, dovesse protrarsi nel tempo, trovando ragione in una separazione le cose sono leggermente diverse.
Tra le soluzioni possibili occorre fare riferimento all’accollo del mutuo, con il quale un coniuge prende in carico l’intero finanziamento.
Si suole distinguere tra accollo interno, che di fatto lascia inalterate le garanzie prestate alla banca, e accollo esterno, che invece prefigura la fuoriuscita dal contratto di uno dei due partner.
Nel primo caso, non ci sarà coinvolgimento della banca: uno dei due coniugi pagherà la rata spettante all’altro coniuge, oltre che la propria, senza incidere sull’accordo originario con l’ente, di modo che la banca potrà ancora rivalersi su entrambi gli obbligati.
Nel secondo caso, invece, dunque nell’ipotesi di accollo esterno, occorrerà coinvolgere la banca per il fatto che il finanziamento, originariamente concesso contando sulla presenza di due cointestatari e quindi di almeno due fonti diverse di garanzie patrimoniali, a seguito del recesso di un partner, ricadrebbe improvvisamente su un unico titolare.
La banca, pertanto, avrà la facoltà di accettare o meno questa modifica in corso d’opera, valutando le conseguenze economiche legate al recesso di un coniuge e analizzando le garanzie del contraente che rimane nel contratto. È bene chiarire che sarà possibile rinegoziare le condizioni del mutuo, ad esempio attraverso un nuovo piano di ammortamento di durata maggiore e con una rata più piccola che sarebbe sostenibile anche dal coniuge accollante, nonché tentare il percorso della surroga del mutuo. In questo caso, il coniuge ancora interessato all’immobile gravato da mutuo, potrà trasferire il finanziamento presso un’altra banca, che determinerà (altresì) un nuovo piano di ammortamento.
In alternativa, laddove le condizioni dell’accollo non dovessero essere favorevoli, rimane la possibilità di vendere l’immobile a terzi, contando sul fatto che attraverso il ricavato sarà possibile, almeno in via potenziale, estinguere in anticipo il mutuo.
Tuttavia, prima di procedere a stipulare un contratto di mutuo cointestato o, in caso di separazione, prima di rinegoziare le condizioni contrattuali con la banca, è opportuno consultare un professionista esperto, il quale potrà valutare la strada da seguire, anche alla luce, ad esempio, della presenza o meno di figli minori della coppia.