In un post del 4 dicembre del 2018 su Twitter, Trump scrisse: “Sono un uomo da dazi. Quando persone o nazioni vengono a saccheggiare le grandi ricchezze della nostra nazione, voglio che paghino per il privilegio di farlo…” In questo breve post è riassunta tutta la visione economica e geopolitica di Trump.
Cosa sono i dazi e perché Trump li ama così tanto?
Per definizione, i dazi sono delle imposte indirette applicate sulla quantità o sul valore di beni o servizi che attraversano un confine. L’obiettivo di queste imposte è tutelare il mercato interno del paese che le applica attraverso l’aumento dei prezzi dei prodotti importati che, di conseguenza, diventano meno vantaggiosi e competitivi rispetto a prodotti o servizi nazionali.
Le ragioni dell’amore viscerale di Trump per queste imposte sui consumi sono molteplici e si intrecciano con la storia degli Stati Uniti. Come più volte rimarcato dallo stesso presidente, egli ritiene che gli Stati Uniti abbiano raggiuto il loro apice nel periodo a cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. Anni che gli storici hanno ribattezzato con il termine Gilded Age, ossia l’età dell’oro. Un periodo di grande trasformazione che segnò il passaggio dell’economia statunitense da agricola a industriale, in cui ad una povertà diffusa faceva da contraltare una ricchezza smisurata concentrata nelle mani di alcune famiglie come i Rockefeller, Vanderbilt, etc.
Cos’è il McKinley Tariff Act
Il desiderio di Trump di ricreare quell’epoca passa attraverso l’ammirazione per il 25° presidente degli Stati Uniti, William McKinley , soprannominato il “Napoleone del Protezionismo ”. Costui, ancor prima di diventare presidente, fu promotore del Tariff Act del 1890, noto anche come McKinley Tariff Act, che istituì un dazio sulle importazioni del 49,5% su oltre 1.500 articoli.
I dazi come leva politica e fiscale
Al di là di una ragione storica è, tuttavia, plausibile che alla base del ragionamento del presidente vi sia un obiettivo più pragmatico, ossia utilizzare gli introiti generati dai dazi per finanziare il prolungamento della riforma fiscale, Tax cut and jobs act (Tcja).
L’estensione dei tagli della riforma del 2017 che, ad oggi, scadrebbero il 31 dicembre del 2025 ed il cui costo, secondo uno studio del Congressional Budget Office (Cbo), per il decennio 2025/2034, si aggira intorno ai 4.600 miliardi di dollari, è stato un punto fermo della campagna elettorale del presidente.
Bilancia commerciale Italia/Usa: contrazione della crescita
Nonostante la sospensione di 90 giorni dei dazi reciproci, essi costituiscono un colpo molto duro da assorbire per il Made in Italy. Lunedì scorso, il commissario all’Economia dell’Unione europea, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato che, a causa dei dazi, le previsioni di crescita della Ue sono state riviste significativamente al ribasso. In particolare, il Pil dell’Italia crescerà meno della media europea: dello 0,7% per l’anno in corso e dello 0,9% nel 2026.
Gli Stati Uniti, è importante ricordarlo, sono il primo partner commerciale dell’Italia, fuori dall’Unione Europea.
Secondo i dati Eurostat, nel 2024, la bilancia commerciale tra i due paesi ha toccato i €65 miliardi, generando un surplus commerciale per l’Italia di quasi €39 miliardi. Numeri importanti con incrementi dell’oltre il 20% nel settore farmaceutico, alimentare e delle macchine per la produzione. È chiaro, dunque, che questi settori saranno quelli maggiormente colpiti, sebbene ad oggi il settore farmaceutico risulti immune dalla scure dei dazi.
Cosa possono fare le aziende italiane rispetto ai contratti in essere?
L’imposizione di dazi può comportare ingenti conseguenze finanziarie per le aziende che non affrontano proattivamente e tempestivamente il problema. È quindi fondamentale che le imprese italiane non solo comprendano l’impatto dei dazi sui loro prodotti e sui loro partner commerciali, ma anche che pongano in essere una strategia giuridica volta a mitigare gli effetti dei dazi.
In tal senso, le aziende operanti negli Stati Uniti dovrebbero effettuare una revisione dei contratti in essere, ponendosi le seguenti domande:
1) Clausole su legge applicabile, foro competente e consenso
Nel contratto è presente una clausola che indica quale sia la legge applicabile (Choice of Law), il forum competente (Forum selection) e, infine, è stato sottoscritto un modulo di conoscenza e consenso (Knowledge and consent form)?
È piuttosto evidente che la scelta di una legge nazionale invece di un’altra, può incidere sensibilmente sui contenuti e sull’interpretazione del contratto.
Altrettanto importante è la scelta del Foro competente, che determina quale tribunale avrà la competenza in caso di controversia fra le parti. Spesso le parti decidono di inserire una clausola di giurisdizione esclusiva che accorda ad un tribunale specifico, ad esempio Milano, la competenza esclusiva a decidere ogni controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al contratto.
La scelta della legge applicabile al contratto ed il forum competente possono dipendere da una serie di fattori, solitamente una parte sceglierà la giurisprudenza con cui ha maggiore familiarità oppure per la specifica competenza, su una determinata materia, di uno stato. Si pensi al Delaware, in materia societaria.
Cos’è il (Knowledge and consent form)?
Il Knowledge and consent form è un documento separato rispetto al contratto a cui si riferisce. In esso entrambe le parti esprimono il proprio assenso alla scelta di una specifica legge nazionale che regolerà il contratto. Questo modulo viene utilizzato nella contrattualistica internazionale quando, ad esempio, una società americana ed una italiana sottoscrivono un contratto scegliendo che esso sia regolato dalla legislazione italiana. In tal modo, in caso di una controversia tra le parti, anche il tribunale statunitense, eventualmente adito dalla parte americana, non potrà che riconoscere la competenza del giudice italiano.
2 – Clausole di allocazione dei dazi (Tariff allocation)
Il contratto stabilisce quale parte dovrà farsi carico dei dazi (c.d. Tariff Allocation)?
Molti contratti usati nel commercio internazionali delle merci utilizzano delle clausole, definite dalla Camera di Commercio Internazionale (International chamber of commerce – Icc), che delegano esplicitamente le responsabilità tariffarie a una singola parte. Queste clausole, denominate Incoterms (INternational COmmercial TERMS), sono clausole standardizzate.
Le clausole Incoterms più comuni
Le più comuni sono:
Exw (Ex works): l’acquirente si fa carico di tutti i costi, compresi i dazi doganali.
Ddp (Delivered duty paid): il venditore si assume sia il costo del trasporto delle merci che gli eventuali dazi.
Free on board (Fob): il venditore è responsabile del costo del trasporto della merce fino al porto di imbarco ed il carico della stessa sulla nave.
Cif (Cost, insurance, and freight): il venditore si assume il costo del trasporto, l’assicurazione e la consegna della merce fino al porto di destinazione.
3) Clausole di adeguamento dei prezzi
Il contratto contiene disposizioni di adeguamento dei prezzi (cosiddetto price adjustment clauses)?
Sono clausole contrattuali che consentono di adeguare il prezzo dei beni in base a specifici fattori esterni come, ad esempio, l’aumento dei dazi.
4) Clausole sulle interruzioni della supply chain
Il contratto tiene conto delle interruzioni della catena di approvvigionamento derivanti da carenze, ritardi o altri effetti correlati alle tariffe (cosiddetta Supply chain disruptions)?
Una clausola di interruzione della catena di approvvigionamento è una disposizione che affronta le conseguenze di eventi imprevisti che interrompono il flusso di beni all’interno della supply chain. Queste clausole, in genere, includono una definizione di cosa costituisca un’interruzione della catena di approvvigionamento, gli obblighi delle parti e i potenziali rimedi.
5 – Clausole di risoluzione e forza maggiore
Il contratto contiene clausole di risoluzione espressa (cosiddetti Termination rights)?
Se le parti contraenti non riescono a trovare un’intesa sulla ripartizione tariffaria, ad esempio, esse possono concordare in anticipo che il contratto si risolva qualora gli aumenti tariffari siano troppo significativi. Si pensi alla clausola di forza maggiore (Force majeure) che riconosce ad una delle parti la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione, da esso dovuta, sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.
Cos’è la dottrina dell’impraticabilità commerciale (Uniform commercial code – Ucc)?
Se un contratto non prevede la clausola di forza maggiore o se l’evento non soddisfa la definizione di forza maggiore, si può ricorrere alla dottrina dell’impraticabilità commerciale stabilita dall’Uniform commercial code (Ucc).
L’Impraticabilità commerciale (Commercial impractibility) stabilisce che il verificarsi di un determinato evento esterno crei significative difficoltà finanziarie o comprometta l’equilibrio commerciale dell’accordo, al punto tale da rendere l’adempimento contrattuale impossibile. In questo caso, sia la scelta della legge che il foro competente sono particolarmente importanti, atteso che la clausola andrà interpretata secondo la prassi giurisprudenziale dello stato che regola il contratto.
(Articolo scritto in collaborazione con Stewart Einwohner, avvocato e partner dello studio legale Bing & Einwohner Llp)
