Finanza verde: parte il Regolamento sulla sostenibilità Ue

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Il 10 marzo 2021 entrerà in vigore il Regolamento Ue n. 2088 del 27 novembre 2019 che disciplina l’informativa relativa alla sostenibilità degli investimenti nel settore dei servizi finanziari

Indice

Più trasparenza e chiarezza da parte dei partecipanti ai mercati finanziari

Il Regolamento prescrive anche novità sul contenuto dell’informativa precontrattuale

“Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari”. Così recita l‘articolo 1 del Regolamento Ue n.2088 del 27 novembre 2019 che disciplina l’informativa relativa alla sostenibilità degli investimenti nel settore dei servizi finanziari che entrerà in vigore il 10 marzo.

Ma cosa stabilisce questo documento?

Società

In primis che i partecipanti ai mercati finanziari devono pubblicare sui loro siti web informazioni sulle politiche in merito all’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti. Se poi, i partecipanti ai mercati finanziari che alla data di chiusura del bilancio hanno superato il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario pubblicano e aggiornano sui propri siti web una dichiarazione relativa alle loro politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Si deve inoltre includere, nelle politiche di remunerazione informazioni su come queste siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicare tali informazioni sui siti web.

Il Regolamento prescrive anche come nell’informativa precontrattuale deve essere incluso:

  • in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento;
  • i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.

Consulenti

I consulenti finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni. Inoltre, devono pubblicare e aggiornare i siti web in merito a:

  1. a) tengono debitamente conto delle dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza. E se prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.
  2. b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Sul sito web deve anche essere pubblicato come le politiche di remunerazione siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità. Inoltre i consulenti finanziari devono includere nell’informativa precontrattuale: in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.

Caratteristiche del prodotto finanziario

Entro il 30 dicembre 2022, ciascun prodotto finanziario deve include:

  • una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
  • una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Se tali informazioni, includono quantificazioni dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, queste informazioni possono basarsi sulle disposizioni delle norme tecniche di regolamentazione.

Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, l’informativa da comunicare a norma includono:

  • informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;
  • qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche

Se invece un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice di riferimento, le informazioni da comunicare sono:

  • da informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo
  • da una spiegazione che indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato.

Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e non è stato designato alcun indice come riferimento, le informazioni da comunicare includono la spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo.

Per ciascun dei prodotti finanziari appena elencati i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web informazioni in merito alla:

  • descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell’obiettivo di investimento sostenibile;
  • metodologia utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;
  • le informazioni sono pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web.

Attenzione perché gli stati membri possono decidere di applicare il Regolamento anche ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale.

Inoltre, viene precisa come “gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli Ibip e alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti”

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