Tre modalità per accedere ai documenti fiscali

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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato tre diverse modalità da seguire per poter chiedere di accedere e visionare determinati documenti dell’Agenzia delle entrate

I tre accessi sono: documentale, civico semplice e generalizzato

Ogni modalità presenta le sue peculiarità e bisogna seguire i passaggi richiesti per richiedere e ottenere quanto si vuole

Accesso documentale, civico semplice e generalizzato. Queste le tre modalità per poter accedere ai documenti dei procedimenti tributari dell’Agenzia delle entrate, stabilite con il provvedimento del 4 agosto dal direttore dell’Amministrazione fiscale, Ernesto Maria Ruffini.
Accesso documentale

Si usa questa modalità per poter accedere ai documenti amministrativi detenuti negli uffici dell’Agenzia delle entrate. Possono presentare richiesta i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, che hanno un interesse diretto e collegato al documento al quale è chiesto l’accesso. La visione è consentita anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici interessati all’acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate sottolinea anche come il diritto di accesso è esercitabile fino a quando rimane in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si richiede di accedere.
non si può accedere ai documenti che sono classificati alla protezione del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni di natura confidenziale o riservata.

Quando si presenta la richiesta di accesso, questa deve contenere la motivazione e indicare i dati identificativi del richiedente, l’interesse diretto concreto e attuale, gli estremi del documento per cui si fa la richiesta di accesso o gli elementi che ne consentono l’individuazione. Inoltre si deve sempre indicare il canale di risposta prescelto: per posta elettronica o certificata.

Infine, l’interessato può presentare la richiesta in modo:
1) informale, se non risulta esserci l’esistenza di controinteressati, e il diritto di accesso può essere esercitato presentando una domanda, anche verbale, all’ufficio competente

2) formale, attraverso l’apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della sezione “Istanze – Accesso documentale” presente in ogni profilo contribuente.

Accesso civico semplice
Questo può essere fatto da chiunque voglia richiedere documenti, informazioni e dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. In questo caso può essere fatta una semplice richiesta gratuita, senza motivazione. Deve però contenere gli estremi per l’individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti.

La richiesta può essere fatta usando il modello presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico” del sito internet dell’Agenzia e inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], o presentata anche a mezzo posta, fax o a mano agli indirizzi previsti  nella citata sezione.

Entro 30 giorni si saprà se si potranno ottenere i documenti oppure, la struttura competente informerà l’interessato con specifico atto motivato per il rigetto.

Accesso civico generalizzato
Questo può essere richiesto da chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio dello stato. Attenzione però perché non possono essere accolte le richieste massive che hanno ad oggetto l’acquisizione di un numero irragionevole di dati o documenti o che possono essere resi disponibili solo dopo un’attività di elaborazione.
La richiesta va presentata per via telematica o a mezzo posta, fax o a mano all’ufficio che detiene i dati o i documenti o alla direzione regionale. La richiesta può essere fatta seguendo il modello, reperibile presso gli uffici o sul sito dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui la richiesta sia formulata in termini generici, la sede di riferimento invierà una richiesta di precisazione dell’oggetto della richiesta. L’obiettivo è che il richiedente indichi gli elementi che consentono di individuare o di circoscrivere i dati e i documenti di interesse, con riferimento alla loro natura e al loro oggetto. Se infine la richiesta non risulta essere firmata o proveniente da soggetto la cui identità è incerta, la struttura comunicherà al richiedente la necessità di identificarsi.
Anche in questo caso il procedimento dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dalla richiesta.

 

 

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